§ 46.8.346 - Legge 28 marzo 1968, n. 371.
Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/03/1968
Numero:371


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso [...]
Art. 5.  [5]
Art. 6.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in [...]
Art. 7.  [7]
Art. 8.      All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante [...]


§ 46.8.346 - Legge 28 marzo 1968, n. 371. [1]

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 12 aprile 1968, n. 95)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

     Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonchè quelle di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso, per tutte e tre le forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto [6] .

     Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

     Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito.

     Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

     Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

     Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8.

     All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 11 maggio 1970, n. 289.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 20 settembre 1980, n. 574.