§ 46.8.341 - Legge 17 ottobre 1967, n. 974.
Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:17/10/1967
Numero:974


Sommario
Art. 1.      Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonchè ai [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 46.8.341 - Legge 17 ottobre 1967, n. 974.

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.

(G.U. 6 novembre 1967, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonchè ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

     E' data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

     Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

     Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi [1] .

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 1974, n. 72, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-1945.