§ 46.8.327 - Legge 26 giugno 1965, n. 812.
Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/06/1965
Numero:812


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli [...]
Art. 2.      Le misure del compenso ordinario sono le seguenti
Art. 3.      Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o [...]
Art. 4.      All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli [...]


§ 46.8.327 - Legge 26 giugno 1965, n. 812.

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

(G.U. 20 luglio 1965, n. 180)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

     Ai predetti ufficiali è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo art. 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.

     Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della Marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

     Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo art. 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

     Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unità.

 

          Art. 2.

     Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti L. 900

per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti L. 800

per i colonnelli L. 700.

 

          Art. 3.

     Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizio permanente.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.