§ 46.8.321 - Legge 18 novembre 1964, n. 1249.
Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/11/1964
Numero:1249


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota (x) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (y) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato [...]
Art. 4.      Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le [...]
Art. 5.      La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'art. 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti [...]
Art. 6.      Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. [...]
Art. 7.      Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono [...]
Art. 8.      All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del [...]


§ 46.8.321 - Legge 18 novembre 1964, n. 1249. [1]

Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(G.U. 4 dicembre 1964, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota (x) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (y) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 4.

     Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonché di quelle di cui all'art. 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data d'entrata in vigore della presente legge sono annullate.

     Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data d'entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'art. 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

 

          Art. 5.

     La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'art. 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

     Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'art. 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

     Salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1° maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

     I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro Armi.

     L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.