§ 46.8.319 - Legge 16 ottobre 1964, n. 1148.
Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel Ruolo d'onore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/10/1964
Numero:1148


Sommario
Art. unico.      Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di [...]


§ 46.8.319 - Legge 16 ottobre 1964, n. 1148. [1]

Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel Ruolo d'onore.

(G.U. 16 novembre 1964, n. 283)

 

 

     Art. unico.

     Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio.

     Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

     a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

     b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

     c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

     Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c), del comma stesso.

     Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

     Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguente in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

     Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

     L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.