§ 46.8.318 - D.P.R. 18 agosto 1964, n. 807.
Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/08/1964
Numero:807


Sommario
Artt. 1. – 14.  [1].
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto - su domanda delle autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge - all'accertamento della conoscenza della [...]
Art. 17.      L'indennità prevista dalla legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare [...]
Art. 18.  [4]
Art. 19.      Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennità di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed Istituti indicati nell'art. 8 della [...]


§ 46.8.318 - D.P.R. 18 agosto 1964, n. 807.

Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

(G.U. 1 ottobre 1964, n. 242)

 

 

     Artt. 1. – 14. [1].

 

          Art. 15.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     Per coloro che vengano destinati alle sedi suddette successivamente al superamento dell'esame, l'indennità di seconda lingua sarà concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano raggiunto la sede.

 

          Art. 16.

     Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto - su domanda delle autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge - all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca da parte delle medesime, provvedono, sulla base dell'attestazione prevista dalla legge, ad emettere il provvedimento formale di concessione dell'indennità di seconda lingua dandone comunicazione all'interessato.

 

          Art. 17.

     L'indennità prevista dalla legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 18. [4]

 

          Art. 19.

     Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennità di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed Istituti indicati nell'art. 8 della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo è equiparato, qualora tale equiparazione non risulti già dalle leggi o dai regolamenti.

     Il personale di cui trattasi è esaminato dalle Commissioni di cui al precedente art. 3.


[1]  Articoli abrogati dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[3]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 848.