§ 46.8.295 - Legge 25 gennaio 1962, n. 26.
Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:25/01/1962
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di [...]
Art. 2.      La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro
Art. 3.      Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è [...]
Art. 4.      E' in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica [...]
Art. 5.      Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 6.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge
Art. 7.      Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 150 (237.000.000) e [...]


§ 46.8.295 - Legge 25 gennaio 1962, n. 26. [1]

Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 15 febbraio 1962, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

     A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè ai sottocapi e comuni della Marina.

 

          Art. 2.

     La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa.

     Il Ministro per la difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

     La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

 

          Art. 3.

     Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

 

          Art. 4.

     E' in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

     Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 

          Art. 5.

     Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica, nonchè la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

     E' parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

 

          Art. 6.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 7.

     Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.