§ 46.8.234 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 384.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/04/1955
Numero:384


Sommario
Art. 1.      Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere [...]
Art. 2.      Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al [...]
Art. 3.      Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.8.234 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 384.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 17 maggio 1955, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:

     1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;

     2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;

     3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;

     4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;

     5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;

     6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.

     Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta di L. 4800.

 

          Art. 2.

     Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:

     A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra:

     1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000;

     2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500;

     3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000;

     4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500;

     5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000;

     6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500.

     B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra:

     1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000;

     2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.

 

          Art. 3.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.