§ 46.8.21e - Legge 17 dicembre 1953, n. 953.
Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:17/12/1953
Numero:953


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, [...]
Art. 2.      L'art. 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta [...]
Art. 5.      L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, [...]
Art. 7.      Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile [...]
Art. 8.      La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile [...]
Art. 9.      Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive [...]
Art. 10.      Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione [...]
Art. 11.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953


§ 46.8.21e - Legge 17 dicembre 1953, n. 953. [1]

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

     Art. 1. "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonchè agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella A.

     "Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.

     "Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     "Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

     "Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

     Art. 2. "Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella B.

     "Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.

     "Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     "Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

     "Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate".

 

          Art. 3. [2]

     Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:

da colonnello a capitano

L.

14.500

tenente

"

13.800

sottotenente

13.500

aiutante di battaglia e maresciallo di 1 classe

13.500

da maresciallo di 2 classe a sergente

13.200

     Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

     Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore.

 

          Art. 4.

     L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

     Art. 4. "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9500.

     "La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.

     "Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9500 se di grado inferiore a colonnello".

 

          Art. 5.

     L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici:

colonnelli o generali

L.

15.600

gradi inferiori a colonnello

"

14.900

ufficiali medici:

 

 

colonnelli o generali

L.

13.400

gradi inferiori a colonnello

"

12.700

     Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dai seguenti:

     "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonchè agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7800 se colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori a colonnello.

     "Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

     "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600".

 

          Art. 7.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

     "Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima".

 

          Art. 8.

     La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogata e sostituita dalla seguente:

 

Indennità per ogni volo

Durata del volo

fino al grado VII

grado VI e superiori

Per voli di durata inferiore ad 1 ora

L.

530

560

Per voli di durata da 1 a 2 ore

"

1.060

1.120

Per voli di durata da 2 a 3 ore

"

1.520

1.680

Per voli di durata da 3 a 4 ore

"

2.120

2.240

Per voli di 4 ore o di durata superiore

"

3.180

3.360

     Il terzo comma dell'art. 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4000 per l'altro personale".

 

          Art. 9.

     Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, però, si tratti di personale che svolga attività aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il più favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla metà.

 

          Art. 10.

     Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo n. 196

L.

400.000.000

Capitolo n. 198

"

400.000.000

Capitolo n. 245

"

232.000.000

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

 

 

Tabella A [3]

     Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

 

 

Sottotenente

L.

51.500

Tenente

"

52.500

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano:

 

 

Sottotenente

"

55.500

Tenente

"

56.500

Capitano

"

59.500

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello:

 

 

Sottotenente

"

63.000

Tenente

"

64.500

Capitano

"

67.500

Maggiore

"

67.500

tenente colonnello

"

67.500

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello:

 

 

sottotenente

"

71.500

tenente

"

73.000

da capitano a colonnello

"

76.500

Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale:

 

 

sottotenente

"

80.000

tenente

"

81.500

da capitano a generale

"

85.500

Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

 

 

sottotenente

L.

51.500

tenente

"

52.500

da capitano a generale

"

54.000

Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:

 

 

sottotenente

L.

55.500

tenente

"

56.500

da capitano a generale

"

59.500

 

     Tabella B [4]

     Indennità mensile normale di pilotaggio per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

L.

43.500

da sergente a maresciallo di 2 classe

"

45.500

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

46.500

Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

48.000

da sergente a maresciallo di 2 classe

"

50.500

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

51.500

Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

"

53.500

da sergente a maresciallo di 2 classe

"

56.000

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

57.000

Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

"

58.000

da sergente a maresciallo di 2 classe

"

61.000

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

62.500

Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio:

 

 

militare di truppa

L.

63.500

da sergente a maresciallo di 2 classe

"

66.500

da maresciallo 1 classe ad aiutante di battaglia

"

68.000

 

     Tabella C [5]

     Indennità mensile di volo per i sottufficiali e graduati dell'Arma aeronautica ruolo specialisti

 

1. Facenti parte degli equipaggi fissi di volo [a]:

 

 

aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe

L.

15.300

da maresciallo di 2 classe a sergente

 

15.000

1° aviere e aviere scelto

 

14.300

2. Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:

L.

9.700

aiutanti di battaglia e maresciallo 1 classe

"

9.000

maresciallo di 2 e 3 classe

 

 

[a] Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Sergente maggiore e sergente

L.

7.400

primo aviere

 

6.100

aviere scelto

 

5.200

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 29 novembre 1961, n. 1300.

[3] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1961, n. 1300.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1961, n. 1300.

[5] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1961, n. 1300.