§ 46.8.183 - Legge 28 luglio 1950, n. 624.
Istituzione del Consiglio supremo di difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/07/1950
Numero:624


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Consiglio supremo di difesa
Art. 2.      Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto
Art. 3.      Il presidente può convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti [...]
Art. 4.      Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale [...]
Art. 5.      Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al [...]
Art. 6.      Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate [...]
Art. 7.      Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte all'anno
Art. 8.      Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]
Art. 9.      Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge


§ 46.8.183 - Legge 28 luglio 1950, n. 624. [1]

Istituzione del Consiglio supremo di difesa.

(G.U. 28 agosto 1950, n. 196)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il Consiglio supremo di difesa.

     Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti la difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:

     dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente;

     dal Ministro per gli affari esteri;

     dal Ministro per l'interno;

     dal Ministro per il tesoro;

     dal Ministro per la difesa;

     dal Ministro per l'industria ed il commercio;

     dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

     Il segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute.

 

          Art. 3.

     Il presidente può convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti Commissari.

     Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i presidenti degli organi ed istituti indicati nell'art. 4, nonchè persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi delle Forze armate e di altri organi consultivi dello Stato.

 

          Art. 5.

     Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.

     A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

 

          Art. 6.

     Presso il Consiglio supremo di difesa è istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente.

     L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato.

     Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte all'anno.

     E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 8.

     Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

     Alle spese predette si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.