§ 46.8.152 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 727 .
Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/05/1948
Numero:727


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti [...]
Art. 2.  [2].
Art. 3.      Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di [...]
Art. 4.      Per il conferimento nelle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. [...]
Art. 5.      L'efficacia della disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, recante norme in materia di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, [...]
Art. 6.      L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1947; l'art. 5 ha efficacia dal 1° gennaio 1948


§ 46.8.152 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 727 [1].

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(G.U. 19 giugno 1948, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue:

     colonnelli: anni 56;

     tenenti colonnelli: anni 54;

     maggiori: anni 52.

 

          Art. 2. [2].

 

          Art. 3.

     Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non può essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purchè l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici unità.

     Nel caso tale eccedenza superi le dodici unità, il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sarà ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi più elevati, di quanto necessario affinchè l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici unità.

 

          Art. 4.

     Per il conferimento nelle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

     Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale si vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvederà ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianità attribuite nel grado di generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.

 

          Art. 5.

     L'efficacia della disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, recante norme in materia di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, è prorogata fino al 31 dicembre 1948.

 

          Art. 6.

     L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1947; l'art. 5 ha efficacia dal 1° gennaio 1948.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 1951, n. 7.

[2]  Articolo soppresso dalla legge di ratifica.