§ 46.8.148 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 715 .
Norme per la regolarizzazione dei debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che cessano dal servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/04/1948
Numero:715


Sommario
Art. 1.      I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza [...]
Art. 2.      Nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del ricupero dei debiti d'importo superiore a L. 100, l'autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica [...]
Art. 3.      Le autorità che hanno in amministrazione i militari che cessano dal servizio rimettono trimestralmente al Ministero i seguenti documenti
Art. 4.      L'annullamento dei crediti inesigibili di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è disposto dal Ministro
Art. 5.      Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli è decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente è elevato di [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 46.8.148 - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 715 [1].

Norme per la regolarizzazione dei debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che cessano dal servizio.

(G.U. 18 giugno 1948, n. 140)

 

 

     Art. 1.

     I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica, che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, sono annullati se il loro importo non superi le L. 100 e sempre quando l'Amministrazione non abbia modo di rivalersi sugli averi e sul vestiario dei militari stessi.

     Per i debiti di importo superiore a detto limite l'Amministrazione provvede al ricupero.

 

          Art. 2.

     Nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del ricupero dei debiti d'importo superiore a L. 100, l'autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica tale impossibilità con la produzione di un certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco del Comune di domicilio o di analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 3.

     Le autorità che hanno in amministrazione i militari che cessano dal servizio rimettono trimestralmente al Ministero i seguenti documenti:

     a) elenco dei debiti annullati perchè d'importo non superiore a L. 100;

     b) elenco, documentato, dei debiti superiori alla L. 100 per i quali sia stato riconosciuto, ai sensi del precedente art. 2, impossibile il ricupero per indigenza del militare;

     c) elenco delle somme conseguite a titolo di ricupero dei debiti non rientranti nelle precedenti lettere a) e b).

 

          Art. 4.

     L'annullamento dei crediti inesigibili di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è disposto dal Ministro.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati.

 

          Art. 5.

     Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli è decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente è elevato di venti volte fino alla data in cui cesserà di aver vigore la disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18.

     In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72.