§ 46.8.135 - D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1579 .
Aumento dei soprassoldi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/11/1947
Numero:1579


Sommario
Art. 1.      I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del [...]
Art. 2.      Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946


§ 46.8.135 - D.Lgs.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1579 [1].

Aumento dei soprassoldi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina.

(G.U. 23 gennaio 1948, n. 18)

 

 

     Art. 1.

     I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, sono portati alle seguenti misure:

     a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi L. 7,50

aggregati L. 5,25 [2].

     b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna) L. 2,40.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Il sopprassoldo di cui alla presente lettera è soppresso per effetto dell’art. 5 della L. 10 agosto 1951, n. 475.