§ 46.8.101 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 260 .
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/09/1946
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure
Art. 2.      A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri


§ 46.8.101 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 260 [1] .

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945.

(G.U. 6 novembre 1946, n. 252)

 

 

     Art. 1.

     Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

 

militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

 

 

militari con meno di 40 mesi di servizio:

 

 

soldati

L.

25

caporali

L.

27

caporali maggiori

L.

30

militari con più di 40 mesi di servizio continuativo:

 

 

soldati

L.

35

caporali

L.

38

caporali maggiori

L.

42

militari raffermati o vincolati a ferme speciali:

 

 

 

     a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio, lire 41;

     b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del 2° anno di servizio, lire 43;

     c) dopo due anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio, lire 60;

     d) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio, lire 80;

     e) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio, lire 100;

     f) dopo undici anni di servizio, lire 110.

     A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

     l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

     l'indennità di lire 120 nette istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

     tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

 


[1]  Ratificato dalla legge 31 maggio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.