§ 46.8.81 - D.Lgs.Lgt. 30 novembre 1945, n. 894.
Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/11/1945
Numero:894


Sommario
Art. 1.  [2].
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 46.8.81 - D.Lgs.Lgt. 30 novembre 1945, n. 894. [1]

Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

(G.U. 25 febbraio 1946, n. 47)

 

 

     Art. 1. [2].

     Per ogni militare della marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la difesa, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

     Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per cause di servizio, non costituisce impedimento al conferimento della promozione, quando il militare avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore al sopravvenire della non idoneità. Se si trattasse di militare del C.E.M.M., si prescinde, inoltre, dal requisito dell'imbarco stabilito dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

     Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potrà essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.E.M.M., e per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore o inferiore. Nella promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

     Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 765.