§ 46.8.69 - D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 634.
Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della regia aeronautica durante il periodo di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/08/1945
Numero:634


Sommario
Art. unico.      In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, numero 314, convertito nella legge 13 gennaio [...]


§ 46.8.69 - D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 634. [1]

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della regia aeronautica durante il periodo di guerra.

(G.U. 18 ottobre 1945, n. 125)

 

 

     Art. unico.

     In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, numero 314, convertito nella legge 13 gennaio 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta di cinque ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'aeronautica.

     La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

     Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio aeronautico, di Commissariato aeronautico e Sanitario aeronautico, il presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore appartenente allo stesso Corpo del giudicando.

     Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

     E' data facoltà al presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore dell'ufficiale da esaminare per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

     Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

     Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

     L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

     Il regio decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.