§ 46.8.4f - Legge 31 maggio 1943, n. 614.
Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/05/1943
Numero:614


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932–X, n. 819, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Gli art. 9, 10, 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      Nel comma settimo dell'art. 8 e nel comma terzo dell'art. 15 bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932–X, n. 819, e successive modificazioni, le [...]


§ 46.8.4f - Legge 31 maggio 1943, n. 614. [1]

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina.

(G.U. 15 luglio 1943, n. 162).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932–X, n. 819, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. Il ministro per la marina, quando lo ritenga opportuno per le esigenze dei servizi, può bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire.

     Possono essere conferiti per concorso per titoli i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso.

     Le modalità relative alla nomina e alla composizione delle commissioni giudicatrici per i vari corpi e gradi saranno stabilite con regio decreto da emanarsi su proposta del ministro per la marina, di concerto col ministro per le finanze, in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926–VI, n. 100.

     Le commissioni giudicatrici accertano che i concorrenti abbiano le qualità morali e professionali richieste e formano, fra gli idonei, apposita graduatoria per ciascun grado.

     Dopo l'accertamento dell'idoneità fisica da parte dall'autorità sanitaria che sarà designata dal ministro per la marina, diventa definitiva la graduatoria, tenuto conto delle eventuali eliminazioni di quei candidati che non vengano riconosciuti fisicamente idonei.

     Le nomine avverranno secondo l'ordine stabilito nella graduatoria limitatamente al numero dei posti messi a concorso.

     Qualora lo richiedano le esigenze del servizio, possono, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria medesima, altri candidati nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

     Per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari del regio esercito e degli iscritti alla leva di terra occorre il nulla osta nominativo del ministro per la guerra, che sarà concesso nei limiti del numero massimo che per ciascun concorso sarà stabilito dal ministro per la marina di concerto col ministro per la guerra.

     Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che siano avvenute tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori già dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento".

 

          Art. 2.

     Gli art. 9, 10, 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 9. Ufficiali del genio navale.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del genio navale i cittadini italiani che siano in possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, o di quella in ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico, o di quella in ingegneria aeronautica, o di quella in ingegneria civile e che abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia.

     Per la nomina a maggiore del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) i professori di ruolo delle regie università e regi politecnici in materie navali, meccaniche, elettrotecniche, metallurgiche, tecnologiche e affini;

     b) i liberi docenti delle materie innanzi dette, i quali abbiano non meno di 15 anni di servizio professionale;

     c) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto carica di direttore o vice-direttore, per almeno cinque anni complessivamente, in uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali;

     d) gli ingegneri che siano funzionari del registro navale italiano con grado di ispettore superiore;

     e) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di servizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso istituti di architettura navale o di meccanica e di elettrotecnica o di metallurgia o di tecnologia o di tecnica del calore e dei combustibili e della combustione;

     f) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive, per almeno cinque anni, presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

     g) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di direttore di regi istituti nautici o regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico per almeno cinque anni.

     Per la nomina a capitano del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale prestato presso i principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali o presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

     b) gli ingegneri che siano funzionari del registro navale italiano con grado non inferiore ad ispettore principale;

     c) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale ed abbiano svolto attività presso istituti di architettura navale, o di meccanica, o di elettrotecnica, o di metallurgia o di tecnologia, o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione, per almeno cinque anni;

     d) gli ingegneri che abbiano almeno dieci anni di esercizio professionale ed abbiano esercitato l'insegnamento di materie meccaniche o navali, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione presso regi istituti nautici o regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico, per almeno cinque anni;

     e) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di dieci anni e siano stati aiuti o assistenti presso regi politecnici o regie università in una delle materie navali, meccaniche, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche e affini, per non meno di tre anni;

     f) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di dodici anni e che abbiano svolto effettiva attività professionale in campi interessanti la tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica o tecnologica o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione, e affini.

     Per la nomina a tenente del genio navale di complemento possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale esplicati in campi attinenti alla tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica, o tecnologica e affini.

     Per la nomina a sottotenente del genio navale possono concorrere:

     a) gli ingegneri che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale".

     "Art. 10. Ufficiali del genio navale Decreto ministeriale.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del genio navale (Decreto ministeriale) i cittadini italiani che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

     diploma di aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili conseguito presso un istituto nautico del regno (sezione macchinisti);

     diploma di aspirante alla professione di costruttore navale conseguito presso un istituto nautico del regno (sezione costruttori);

     diploma di perito industriale capo tecnico o diploma di maestro d'arte conseguito presso un istituto tecnico industriale del regno;

     diploma di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri del regno;

     diploma di maturità scientifica conseguito presso un istituto scientifico del regno.

     Per la nomina a maggiore del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento possono concorrere:

     a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili i quali abbiano almeno quindici anni di imbarco effettivo in servizio di macchina dei quali:

     tre anni come direttore di macchina o primo ufficiale se appartenenti al "ruolo passeggeri" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oppure di organico della navigazione ferrovie dello Stato;

     cinque anni come direttore di macchina, se appartenenti al "ruolo carico" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Di tale periodo almeno due anni devono essere stati compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

     sette anni come direttore di macchina, se abbiano navigato su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi. Di tale periodo almeno quattro anni devono essere stati compiuti su piroscafi aventi apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

     b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno venti anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del regno, coprendo, per almeno cinque anni, cariche tecniche direttive, quali capo cantiere, capo officina, capo sala disegno, capo centrale elettrica, ecc.

     Per la nomina a capitano del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento possono concorrere:

     a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili, i quali abbiano almeno dieci anni di imbarco effettivo in servizio di macchina, dei quali:

     tre anni come primo o secondo ufficiale di macchina, se appartenenti al "ruolo passeggeri" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oppure in organico della navigazione ferrovie dello Stato;

     quattro anni come direttore di macchina o primo ufficiale di macchina se appartenenti al "ruolo carico" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Di tale periodo almeno due anni devono essere stati compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

     quattro anni come direttore di macchina, se imbarcati su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi. Di questo periodo almeno due anni devono essere compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

     b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno quindici anni la funzione di tecnico e disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del regno.

     Per la nomina a tenente del genio navale (Decreto ministeriale) possono concorrere:

     a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili, i quali abbiano almeno sette anni di imbarco effettivo in servizio di macchina, dei quali:

     due anni come secondo o terzo ufficiale di macchina, se appartenenti al "ruolo passeggeri" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale oppure, in organico della navigazione ferrovie dello Stato;

     due anni come primo o secondo ufficiale di macchina se appartenenti al "ruolo carico" di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

     due anni come direttore di macchina se imbarcati su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi;

     b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del regno.

     Per la nomina a sottotenente del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento possono concorrere:

     a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina delle navi mercantili, i quali abbiano almeno quattro anni di imbarco effettivo in servizio di macchina;

     b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici e maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del regno.

     I candidati in possesso di titoli di studio di cui al comma primo, i quali abbiano svolto attività professionale per un periodo di tempo inferiore a quello previsto per conseguire la nomina a sottotenente del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento potranno essere nominati aspiranti sottotenenti del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento.

     A raggiungere i periodi previsti dal presente articolo saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in macchina compiuto su regie navi, escluse quelle di uso locale.

     Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale del genio navale (Decreto ministeriale) di complemento, non è valido quando sia compiuto su navi in servizio di porto o su navi per le quali non sia obbligatorio, a norma delle vigenti disposizioni, che la direzione di macchina sia tenuta da un capitano di macchina o almeno da un aspirante capitano di macchina".

     "Art. 11. Ufficiali delle armi navali.

     Possono concorrere alla nomina di ufficiale di complemento delle armi navali i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica, chimica industriale.

     Per la nomina a maggiore delle armi navali di complemento possono concorrere:

     a) i professori di ruolo delle regie università e dei regi politecnici i quali insegnano una delle materie tecniche appartenenti ai seguenti gruppi di discipline: meccanica, macchine, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica;

     b) i liberi docenti delle materie innanzi dette i quali abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale;

     c) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di servizio professionale e abbiano ricoperto carica di direttore o vice-direttore, per almeno cinque anni complessivamente, in uno dei principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici o chimici nazionali;

     d) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

     e) i laureati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di preside di regi istituti industriali per almeno cinque anni;

     f) i laureati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e dimostrino di possedere titoli equiparabili, a giudizio del ministero della marina, a quelli sopraindicati.

     Per la nomina a capitano delle armi navali di complemento possono concorrere:

     a) i laureati che abbiano svolto per non meno di dieci anni attività professionale presso i principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici e chimici nazionali o presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

     b) i laureati che abbiano non meno di dieci anni di esercizio professionale e siano stati insegnanti di ruolo nei regi istituti industriali o in qualunque tipo di scuola dell'ordine superiore tecnico, classico o scientifico, per le materie scientifiche di cui al precedente comma;

     c) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dieci anni e siano stati aiuti e assistenti, per non meno di tre anni, presso le regie università o i regi politecnici;

     d) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dodici anni e abbiano svolto per altrettanto tempo effettiva attività professionale nei campi interessanti meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

     Per la nomina a tenente delle armi navali di complemento possono concorrere:

     i laureati che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale esplicato in campi attinenti alla tecnica meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

     Per la nomina a sottotenente delle armi navali possono concorrere:

     i laureati che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale".

     "Art. 12. Ufficiali medici.

     Possono concorrere alla nomina ad ufficiale medico di complemento delle regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

     Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

     a) i professori straordinari ed ordinari di università, sia regie che libere;

     b) il vice-direttore generale della sanità pubblica;

     c) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del regno;

     d) i medici provinciali di prima classe;

     e) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

     f) i liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti, o da non meno di sei anni aiuti per concorso di ospedali principali del regno, oppure contino non meno di quindici anni di esercizio professionale.

     Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

     a) i medici laureati da non meno di quindici anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

     b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

     c) gli aiuti di chimica od istituti equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

     d) gli aiuti di ospedali principali, purché ricoprano da almeno due anni la carica e purché questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

     Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

     Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale".

 

          Art. 3.

     Nel comma settimo dell'art. 8 e nel comma terzo dell'art. 15 bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932–X, n. 819, e successive modificazioni, le parole "la commissione d'avanzamento" e rispettivamente "la commissione ordinaria di avanzamento" sono sostituite con le altre "la commissione giudicatrice dei concorsi".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.