§ 46.8.4c - Legge 24 maggio 1942, n. 429.
Modificazione dell'art. 3 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/05/1942
Numero:429


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 46.8.4c - Legge 24 maggio 1942, n. 429.

Modificazione dell'art. 3 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna.

(G.U. 11 maggio 1943, n. 112).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario, o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

     "Il procedimento è promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del ministro da cui il militare dipende.

     "Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

     "Oltre alla reintegrazione nel grado può essere disposta, su giudizio insindacabile del ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

     "Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

     "Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado, e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.