§ 46.8.41 - Legge 6 luglio 1940, n. 1082.
Varianti al codice penale per l'esercito, al codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/07/1940
Numero:1082


Sommario
Art. 1.      All'art. 139 del codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 2.      All'art. 148 del codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 3.      All'art. 162 del codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 4.      All'art. 172 del codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 5.  [1]
Art. 6.      Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'art. 146 del codice penale per l'esercito e dell'art. 170 del codice penale militare marittimo, nel [...]
Art. 7.      Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 46.8.41 - Legge 6 luglio 1940, n. 1082.

Varianti al codice penale per l'esercito, al codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

(G.U. 13 agosto 1940, n. 189)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 139 del codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 2.

     All'art. 148 del codice penale per l'esercito è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'art. 162 del codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'art. 172 del codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 5. [1]

     [All'art. 203 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, all'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e all'art. 46 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del regio esercito, è aggiunto il comma seguente (Omissis).]

 

          Art. 6.

     Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'art. 146 del codice penale per l'esercito e dell'art. 170 del codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, è stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione può essere fatta dal comandante del corpo, ai sensi degli articoli predetti, è stabilito in giorni due.

 

          Art. 7.

     Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del codice penale per l'esercito e 183 del codice penale militare marittimo.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.