§ 46.8.11 - R.D. 7 giugno 1928, n. 1823.
Regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della regia marina ed abrogazione del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/06/1928
Numero:1823


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della regia marina in applicazione degli art. 42 e 51 della legge 23 giugno 1927, n. [...]
Art. 2.      Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno
Art. 1.      I diplomati degli istituti nautici che debbono assolvere obblighi di leva e che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento della regia [...]
Art. 2.      I diplomati arruolati di cui all'articolo precedente, che aspirano a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno concentrati al deposito C.R.E.M. della [...]
Art. 3.      I diplomati, che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno dichiarati fisicamente idonei, seguiranno alla Spezia un tirocinio di esercitazioni [...]
Art. 4.      Gli allievi, che avranno ottenuto almeno 12/20 in condotta e in attitudine professionale, dovranno sostenere, dinanzi ad una commissione superiore nominata dal comando [...]
Art. 5.      I diplomati con obblighi di leva che non saranno ammessi ai corsi di complemento presso l'accademia navale resteranno incorporati nel C.R.E.M. nelle categorie timonieri [...]
Art. 6.      Entro quindici giorni dalla costituzione delle graduatorie di cui all'art. 4, i diplomati ammessi al corso di complemento saranno promossi sottocapi ed avviati [...]
Art. 7.      Gli iscritti di leva marittima laureati nelle università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia) e nelle scuole di farmacia, nell'istituto superiore navale di [...]
Art. 8.      I laureati e licenziati arruolati saranno concentrati al deposito C.R.E.M. della Spezia, ove saranno sottoposti ad una visita medica speciale per la scelta di coloro che [...]
Art. 9.      Tutti i laureati e licenziati che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno giudicati fisicamente idonei seguiranno alla Spezia un tirocinio [...]
Art. 10.      Gli allievi che avranno riportato la sufficienza in condotta e in attitudine professionale al termine del tirocinio di cui all'articolo precedente saranno, a cura [...]
Art. 11.      Coloro che non avranno riportato la sufficienza in attitudine professionale potranno essere trasferiti nel regio esercito
Art. 12.      Entro quindici giorni dalla costituzione della graduatoria di cui all'art. 10, i laureati e i licenziati ammessi al tirocinio di complemento seguiranno, in qualità di [...]
Art. 13.      Gli aspiranti di complemento, dichiarati idonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio di complemento, saranno promossi ufficiali di complemento [...]
Art. 14.      Gli aspiranti di complemento, dichiarati inidonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio pratico professionale, resteranno incorporati nel [...]
Art. 15.      Gli studenti delle regie università e delle regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano [...]


§ 46.8.11 - R.D. 7 giugno 1928, n. 1823. [1]

Regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della regia marina ed abrogazione del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1923, n. 1129.

(G.U. 20 agosto 1928, n. 193)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento sul reclutamento degli ufficiali di complemento della regia marina in applicazione degli art. 42 e 51 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ed è abrogato il regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1923, n. 1129.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

 

REGOLAMENTO

 

Capo I

 

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAI DIPLOMATI DEGLI ISTITUTI NAUTICI

 

Chiamata alle armi ed arruolamento.

 

          Art. 1.

     I diplomati degli istituti nautici che debbono assolvere obblighi di leva e che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento della regia marina, se idonei incondizionatamente al servizio militare marittimo, verranno arruolati e lasciati temporaneamente in congedo fino all'inizio del prossimo corso.

     I diplomati nautici che, avvenuto l'arruolamento, non aspirano a diventare ufficiali di complemento, saranno avviati al corpo per adempire ai loro obblighi di leva come militari nel C.R.E.M. ed in tal caso progrediranno nei gradi con le norme vigenti per i diplomati.

     Nel numero massimo stabilito annualmente dal ministero, potranno concorrere all'ammissione ai corsi di complemento anche i diplomati nautici appartenenti alle classi che saranno indicate anno per anno, i quali, avendo i requisiti e la idoneità fisica prescritta, intendano contrarre arruolamento volontario nella regia marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni 4 o 6.

 

Accentramento degli arruolati al deposito C.R.E.M. della Spezia - Visita medica speciale.

 

          Art. 2.

     I diplomati arruolati di cui all'articolo precedente, che aspirano a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno concentrati al deposito C.R.E.M. della Spezia, ove avrà luogo una visita medica speciale per la scelta di coloro che posseggono la idoneità e le attitudini fisiche richieste per gli ufficiali dei vari corpi della regia marina, ai quali in base all'art. 42 della legge possono essere assegnati.

 

Tirocinio preliminare di esercitazioni militari e professionali.

 

          Art. 3.

     I diplomati, che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno dichiarati fisicamente idonei, seguiranno alla Spezia un tirocinio di esercitazioni militari e professionali, divisi in due gruppi (1° gruppo: capitani; 2° gruppo: macchinisti e costruttori).

     Il tirocinio avrà la durata di 75 giorni e sarà svolto secondo apposite norme che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico, dando la massima importanza alla educazione militare (esercizi militari, spiegazione di regolamenti) e alla educazione marinaresca professionale (con eventuali uscite su navi di uso locale e siluranti).

     Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto di condotta ed uno di attitudine professionale.

 

Scelta per il corso di complemento – Graduatorie.

 

          Art. 4.

     Gli allievi, che avranno ottenuto almeno 12/20 in condotta e in attitudine professionale, dovranno sostenere, dinanzi ad una commissione superiore nominata dal comando in capo del dipartimento e presieduta da un capitano di vascello, due esami scritti, e precisamente uno di lingua italiana ed uno sulla materia professionale caratteristica della propria specialità (nautica per i capitani, macchine per i macchinisti, costruzione navale per i costruttori).

     La stessa commissione classificherà in ordine di merito gli allievi suddetti, in base al punto complessivo risultante dalla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi, escludendo dalla graduatoria coloro che, in uno degli esami scritti anzidetti, non avranno riportato almeno 12/20:

     a) media dei punti riportati negli esami di licenza (diploma) in italiano e nelle materie professionali;

     b) punto di attitudine professionale;

     c) punto di condotta;

     d) punto della prova scritta della lingua italiana (fine tirocinio), in ventesimi;

     e) punto della prova scritta nella materia professionale (fine tirocinio).

     In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ognuna delle tre specialità. La scelta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di vascello, macchinisti, meccanici, nel numero stabilito annualmente dal ministero per ogni specialità, si farà, secondo dette graduatorie, in ordine di merito.

 

Allievi eccedenti il numero stabilito per l'ammissione ai corsi di complemento.

 

          Art. 5.

     I diplomati con obblighi di leva che non saranno ammessi ai corsi di complemento presso l'accademia navale resteranno incorporati nel C.R.E.M. nelle categorie timonieri o meccanici, a seconda della loro specialità. I volontari non ammessi saranno svincolati dalla ferma contratta, o prosciolti senz'altro, se appartenenti a classi non ancora chiamate alle armi. Questi ultimi, ripresentandosi alle armi con la loro leva, non avranno diritto di partecipare a nuovi tirocinii, o corsi di complemento.

     I diplomati incorporati nel C.R.E.M. compiranno quindi un periodo di un mese di istruzioni professionali sulle materie specifiche della categoria alla quale sono stati assegnati, dopo del quale, se idonei, saranno promossi sottocapi. Gli inidonei resteranno invece comuni di 2 classe fino al raggiungimento della idoneità.

 

Corsi per allievi di complemento di vascello, macchinisti e meccanici presso la regia accademia navale.

 

          Art. 6.

     Entro quindici giorni dalla costituzione delle graduatorie di cui all'art. 4, i diplomati ammessi al corso di complemento saranno promossi sottocapi ed avviati all'accademia navale per seguirvi detto corso che avrà la durata di cinque mesi, esami inclusi.

     Il corso di complemento dovrà avere carattere esclusivamente professionale ed essere rivolto all'unico scopo di formare dei buoni subalterni di complemento per i servizi sott'ordini in coperta ed in macchina. I programmi del corso saranno stabiliti con decreto del ministro per la marina.

     Al termine di tale corso avranno luogo gli esami. Non saranno concessi esami di riparazione ai riprovati in più di due materie.

     Tutti coloro che riporteranno l'idoneità nella sessione di esami di riparazione saranno classificati di seguito a quelli dichiarati idonei nel primo scrutinio.

     Gli allievi che risulteranno idonei agli esami finali saranno nominati aspiranti di complemento e come tali saranno successivamente inviati su navi per compiervi un periodo di esperimento di quattro mesi. Gli aspiranti di complemento, che al termine di questo periodo saranno giudicati idonei dai comandi di bordo, saranno, previo parere favorevole del consiglio di disciplina della regia accademia navale, nominati guardiamarina o sottotenenti, secondo le specialità di provenienza.

     Gli allievi dichiarati non idonei al termine del corso compiuto presso la regia accademia navale e gli aspiranti di complemento giudicati non idonei al termine del periodo di esperimento a bordo resteranno incorporati nel C.R.E.M. e potranno avanzare di grado con le norme vigenti per i diplomati.

 

Capo II

 

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAI LICENZIATI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COSTRUZIONI NAVALI DI TRIESTE E DAI LAUREATI

 

Chiamata alle armi ed arruolamento.

 

          Art. 7.

     Gli iscritti di leva marittima laureati nelle università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia) e nelle scuole di farmacia, nell'istituto superiore navale di Napoli, negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali e di scienze sociali; gli iscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria, ramo navale o industriale, e superati i relativi esami, ed i licenziati della scuola superiore di costruzioni navali di Trieste, che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nella regia marina, saranno chiamati alle armi nell'epoca che sarà stabilita annualmente dal ministero.

 

Concentramento dei laureati e licenziati al deposito C.R.E.M. della Spezia - Visita medica speciale.

 

          Art. 8.

     I laureati e licenziati arruolati saranno concentrati al deposito C.R.E.M. della Spezia, ove saranno sottoposti ad una visita medica speciale per la scelta di coloro che posseggono la idoneità e le attitudini fisiche richieste per gli ufficiali dei corpi della regia marina, ai quali, in base alloart. 42 della legge, possono essere assegnati.

     Gli inidonei al servizio militare in qualità di ufficiali della regia marina saranno trasferiti nel regio esercito.

 

Tirocinio preliminare di esercitazioni militari e professionali alla Spezia.

 

          Art. 9.

     Tutti i laureati e licenziati che in seguito alla visita medica di cui all'articolo precedente saranno giudicati fisicamente idonei seguiranno alla Spezia un tirocinio di esercitazioni militari e professionali della durata di 75 giorni, il quale si svolgerà secondo apposite norme che ne fisseranno il carattere essenzialmente pratico.

     Al termine del tirocinio sarà assegnato ad ogni allievo un punto in condotta e uno in attitudine professionale, espresso in ventesimi, ed otterrà la sufficienza chi riporterà almeno 12/20.

 

Graduatoria.

 

          Art. 10.

     Gli allievi che avranno riportato la sufficienza in condotta e in attitudine professionale al termine del tirocinio di cui all'articolo precedente saranno, a cura dell'autorità presso la quale si compie il tirocinio, classificati in ordine di merito in base al punto totale che ciascuno avrà riportato nella somma dei seguenti punti espressi tutti in ventesimi.

     doppio del punto di laurea;

     punto di attitudine professionale;

     punto di condotta.

     In base al punto complessivo suddetto sarà stabilita la graduatoria di merito per ciascuna specialità di cui è detto nel successivo numero 13.

 

Allievi inidonei.

 

          Art. 11.

     Coloro che non avranno riportato la sufficienza in attitudine professionale potranno essere trasferiti nel regio esercito.

     Coloro che non avranno ottenuto il trasferimento nel regio esercito in base al precedente comma e coloro che non avranno riportato la sufficienza in condotta rimarranno incorporati nel C.R.E.M. e potranno avanzare di grado con le norme vigenti per i diplomati, nelle seguenti specialità:

     provenienti dall'istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero per discipline nautiche): sottocapi timonieri;

     provenienti dalle scuole d'ingegneria navale e meccanica e dalla scuola superiore di costruzioni navali di Trieste: sottocapi meccanici (s.s.);

     provenienti dalle scuole d'ingegneria industriale: sottocapi torpedinieri E.;

     provenienti dall'istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento navale), laureati in giurisprudenza o in scienze economiche o sociali: sottocapi furieri;

     laureati in medicina o farmacia: sottocapi infermieri.

 

Tirocinio di complemento.

 

          Art. 12.

     Entro quindici giorni dalla costituzione della graduatoria di cui all'art. 10, i laureati e i licenziati ammessi al tirocinio di complemento seguiranno, in qualità di aspirante, un periodo di esperimento professionale della durata di 4 mesi su regia nave o presso stabilimenti militari marittimi (difese, istituto idrografico, direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, direzioni armi ed armamenti navali, direzioni di commissariato, ospedali militari marittimi, capitanerie di porto).

 

Assegnazione degli aspiranti ai varii corpi.

 

          Art. 13.

     Gli aspiranti di complemento, dichiarati idonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio di complemento, saranno promossi ufficiali di complemento nei seguenti corpi:

     provenienti dall'istituto superiore navale di Napoli (sezione magistero): guardiamarina;

     provenienti dalle scuole d'ingegneria navale: sottotenenti del genio navale;

     provenienti dalle scuole d'ingegneria industriale: sottotenenti per le armi navali;

     laureati in medicina e chirurgia: sottotenenti medici;

     laureati in chimica farmaceutica: sottotenenti chimico-farmacisti;

     provenienti dall'istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento navale), laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze sociali: sottotenenti commissari o di porto;

     provenienti dalla scuola superiore di costruzioni navali di Trieste: sottotenenti meccanici del C.R.E.M.

 

Aspiranti di complemento inidonei.

 

          Art. 14.

     Gli aspiranti di complemento, dichiarati inidonei dall'autorità alla cui dipendenza hanno compiuto il tirocinio pratico professionale, resteranno incorporati nel C.R.E.M. nelle specialità di cui all'art. 11 e potranno avanzare di grado colle stesse norme vigenti per i diplomati nautici.

 

Capo III

 

FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PROVENIENTI DAGLI STUDENTI DELLE REGIE UNIVERSITÀ E DELLE REGIE SCUOLE D'INGEGNERIA

 

          Art. 15.

     Gli studenti delle regie università e delle regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami, che intendano concorrere per conseguire la nomina ad ufficiali di complemento nella regia marina, saranno chiamati alle armi nella stessa epoca e seguiranno il tirocinio con le stesse norme stabilite per i laureati nel capo II del presente regolamento.

     L'assegnazione degli aspiranti ai varii corpi sarà fatta in base alle seguenti norme:

     Studenti delle scuole d'ingegneria e delle università, facoltà di scienze fisiche e matematiche: aspiranti guardiamarina (per i servizi a terra);

     Studenti universitari della facoltà di giurisprudenza: aspiranti sottotenenti commissari per i servizi a terra o di porto.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.