§ 46.7.15 - Legge 1 febbraio 1989, n. 36.
Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:01/02/1989
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono [...]
Art. 2.      1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse [...]
Art. 3.      1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e [...]
Art. 4.      1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti [...]
Art. 5.      1.


§ 46.7.15 - Legge 1 febbraio 1989, n. 36.

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.

(G.U. 8 febbraio 1989, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

     2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

 

          Art. 3.

     1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.

     2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.

     3. Con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

 

          Art. 4.

     1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

     2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.

 

          Art. 5.

     1. [All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, valutato per l'anno 1989 in 2.000 milioni di lire, si provvede a carico della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988] [1].

     2. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.