§ 46.7.6 - R.D.L. 19 settembre 1935, n. 1836 .
Organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:19/09/1935
Numero:1836


Sommario
Art. 1.      Una parte del naviglio mercantile può essere destinata, in tempo di guerra, alla diretta cooperazione con la marina militare. Questa parte del naviglio mercantile [...]
Art. 2.      Dopo indetta la mobilitazione, il Ministro per la marina ha facoltà, previe intese con quello per le comunicazioni per quanto riguarda le navi normalmente addette a [...]
Art. 3.      L'organizzazione e l'esercizio del naviglio da traffico in tempo di guerra, competono al Ministero delle comunicazioni, che emana le norme per soddisfare alle esigenze, [...]
Art. 4.      In tempo di guerra, il Ministero della marina può provvedere all'armamento difensivo delle navi mercantili, nel modo che più stimi opportuno, a suo insindacabile giudizio
Art. 5.      I proprietari o armatori devono fornire all'autorità marittima le notizie che siano loro richieste in ordine alle navi di loro proprietà o da loro armate o gestite
Art. 6.      Il Ministero della marina fa eseguire il censimento delle navi mercantili, allo scopo di stabilire l'attitudine delle navi per eventuali servizi guerreschi
Art. 7.      Il proprietario o l'armatore di una nave, già sottoposta a visita militare di censimento, che apporti modifiche o trasformazioni, per le quali vengano alterate le [...]
Art. 8.      Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che [...]
Art. 9.      Gli apprestamenti , di cui al precedente articolo 8, devono, a cura del proprietario della nave, essere mantenuti in perfetto stato di conservazione
Art. 10.      Il Ministero delle comunicazioni può disporre, anche su richiesta del Ministero della marina, che siano negate le spedizioni alle navi, per le quali, senza giustificato [...]
Art. 11.      Il ruolo del naviglio ausiliario dello Stato comprende in tempo di guerra quattro categorie
Art. 12.      I proprietari o armatori delle navi, le quali, per i loro requisiti, siano ritenute suscettibili di essere inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario, sono tenuti ad [...]
Art. 13.      Hanno facoltà di requisire il naviglio mercantile
Art. 14.      Gli equipaggi del naviglio ausiliario devono essere composti esclusivamente di marittimi nazionali
Art. 15.      Durante il tempo di imbarco il personale del naviglio ausiliario anche se non appartenente alla regia marina, passa a farne parte, purché di età non inferiore al 17° [...]
Art. 16.      Il personale del naviglio ausiliario che esercita funzioni corrispondenti alle funzioni disimpegnate su navi da guerra da militari, assume carattere militare a tutti gli [...]
Art. 17.      Dal momento in cui una nave mercantile è inscritta nei quadri del naviglio ausiliario dello Stato e per tutto il tempo in cui vi rimane, nessuno dei componenti [...]
Art. 18.      Agli effetti del primo comma dell'art. 16, apposita tabella, da approvarsi con decreto reale su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le [...]
Art. 19.      I militari in congedo, che, al momento del loro richiamo alle armi per mobilitazione, si trovino imbarcati su navi da traffico o che eccezionalmente occorra imbarcare, [...]
Art. 20.      Indetta la mobilitazione è sospesa l'applicazione dell'art. 131 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2) per l'esecuzione del [...]
Art. 21.      Colui che non adempie gli obblighi imposti dal presente decreto o non esegue gli ordini emanati in virtù del decreto stesso dalle autorità competenti, è punito con [...]
Art. 22.      Agli effetti della legge penale, applicabile per il tempo di guerra, sono equiparate alle navi mercantili di proprietà dello Stato e quelle di proprietà privata [...]
Art. 23.      La pena indicata nell'art. 253, parte prima, del codice penale, si applica anche quando il fatto ivi preveduto sia stato commesso su navi mercantili di proprietà dello [...]
Art. 24.      Tutte le disposizioni del presente decreto si estendono, in quanto applicabili, anche alle unità mercantili, inscritte nel registro dei galleggianti
Art. 25.      Ai lavori, di cui agli artt. 8 e 12, relativi al naviglio mercantile da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato od occorrente per le operazioni belliche e [...]
Art. 26.      Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 10 possono essere applicate anche in tempo di pace
Art. 27.      Con decreto reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per [...]
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge


§ 46.7.6 - R.D.L. 19 settembre 1935, n. 1836 [1] .

Organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra

(G.U. 30 ottobre 1935, n. 254)

 

 

Capo I

 

Ripartizione e dipendenza del naviglio mercantile in tempo di guerra.

 

     Art. 1.

     Una parte del naviglio mercantile può essere destinata, in tempo di guerra, alla diretta cooperazione con la marina militare. Questa parte del naviglio mercantile assume, in tempo di guerra, la denominazione di naviglio ausiliario dello Stato.

     Tutto il rimanente del naviglio mercantile è compreso nella denominazione naviglio da traffico.

 

          Art. 2.

     Dopo indetta la mobilitazione, il Ministro per la marina ha facoltà, previe intese con quello per le comunicazioni per quanto riguarda le navi normalmente addette a servizi sovvenzionati, e previa requisizione, giusta quanto è detto nell'art. 13, di inscrivere nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato le navi mercantili nazionali, che stimi necessarie per le operazioni belliche navali: tali navi sono incorporate nel quadro del regio naviglio e sono alla dipendenza della regia marina.

     Il Ministro per la marina ne dà notizia ai proprietari interessati per il tramite delle rispettive autorità portuali.

 

          Art. 3.

     L'organizzazione e l'esercizio del naviglio da traffico in tempo di guerra, competono al Ministero delle comunicazioni, che emana le norme per soddisfare alle esigenze, che i vari Ministeri o gli organi, previsti dalla legge 8 giugno 1925, n. 969, prospettino. Deve, però, in ogni momento, essere data la precedenza alle necessità delle forze armate, anche se ciò obblighi a distogliere navi dai servizi cui già furono adibite.

     Compete al Ministero della marina di impartire, nel tempo di guerra, le disposizioni per la condotta della navigazione e per la difesa del traffico.

 

          Art. 4.

     In tempo di guerra, il Ministero della marina può provvedere all'armamento difensivo delle navi mercantili, nel modo che più stimi opportuno, a suo insindacabile giudizio.

 

          Art. 5.

     I proprietari o armatori devono fornire all'autorità marittima le notizie che siano loro richieste in ordine alle navi di loro proprietà o da loro armate o gestite.

 

Capo II

 

Censimento e armamento difensivo delle navi.

 

          Art. 6.

     Il Ministero della marina fa eseguire il censimento delle navi mercantili, allo scopo di stabilire l'attitudine delle navi per eventuali servizi guerreschi.

     Il censimento è effettuato, a cura del Ministero della marina, da commissioni militari di visita, alle quali partecipano anche i delegati del Ministero della guerra e di quello delle comunicazioni. Le commissioni anzidette procedono alla visita, previ accordi coi competenti comandi di porto, senza arrecare intralci ai servizi, cui le navi normalmente sono adibite.

     Ogni proprietario di nave o armatore, o capitano, come pure ogni costruttore, è tenuto a dare il libero accesso a bordo ai membri delle anzidette commissioni, ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per le operazioni di censimento.

 

          Art. 7.

     Il proprietario o l'armatore di una nave, già sottoposta a visita militare di censimento, che apporti modifiche o trasformazioni, per le quali vengano alterate le caratteristiche della nave stessa, deve informarne il Ministero della marina per il tramite della competente autorità portuale entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.

 

          Art. 8.

     Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo [2].

     I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave [3].

     Alle navi mercantili italiane a scafo metallico, costruite nel regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o comunque costruite o acquistate all'estero, possono essere imposti gli obblighi previsti dal precedente comma, purché i lavori conseguenti, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, non portino nocumento al loro esercizio commerciale.

     I lavori di cui al primo comma di questo articolo sono eseguiti a spese del Ministero della marina, se si tratta di naviglio ausiliario od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate; a spese del Ministero delle comunicazioni, se si tratta invece di naviglio da traffico, secondo la distinzione fra le due categorie di naviglio indicate dall'art. 13.

     Tali lavori sono effettuati nell'epoca più opportuna, d'accordo con gli armatori, ed eventualmente col Ministero delle comunicazioni per non disturbare l'utilizzazione delle navi e sarà data la precedenza alle navi di costruzione più recente e a quelle di maggior rendimento. In caso di impossibilità i lavori saranno rimandati al momento della mobilitazione.

     Il Ministero della marina richiederà l'adesione di quello delle comunicazioni nel caso che la nave, sulla quale devono eseguirsi i lavori in questione, sia addetta ai servizi sovvenzionati.

 

          Art. 9.

     Gli apprestamenti , di cui al precedente articolo 8, devono, a cura del proprietario della nave, essere mantenuti in perfetto stato di conservazione [4].

     Fino a quando non siano trascorsi vent'anni dalla data di collaudo delle opere di rinforzo, non possono essere eseguite trasformazioni o lavori sulla nave, per effetto dei quali vengano ad essere creati ostacoli o menomazioni all'eventuale suo armamento difensivo. Ove però tali trasformazioni o lavori, fossero, nell'interesse dell'utilizzazione della nave, ritenuti necessari dal proprietario, questi deve rinnovare a sue spese quei rinforzi che saranno indicati dall'ufficio del capo di stato maggiore della regia marina e nel termine che lo stesso ufficio prescriverà.

     Quando sia richiesta l'autorizzazione di vendere tali navi a stranieri e non siano trascorsi dieci anni, per le navi di velocità oraria superiore alle 12 miglia, e cinque anni per le navi di velocità inferiore dalla data di collaudo dei lavori di rinforzo, il Ministero delle comunicazioni, prima di concedere l'autorizzazione stessa, sentirà il Ministero della marina.

 

          Art. 10.

     Il Ministero delle comunicazioni può disporre, anche su richiesta del Ministero della marina, che siano negate le spedizioni alle navi, per le quali, senza giustificato motivo, non si sia ottemperato alle disposizioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 del presente decreto e alle relative norme regolamentari.

 

Capo III

 

Naviglio ausiliario dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il ruolo del naviglio ausiliario dello Stato comprende in tempo di guerra quattro categorie:

     a) navi dragamine e posamine;

     b) navi onerarie;

     c) navi per scorta a convogli;

     d) navi da crociera.

     L'assegnazione delle navi alle sopraindicate categorie è determinata insindacabilmente dal Ministero della marina, che ne dà notizia al Ministero delle comunicazioni e al proprietario.

 

          Art. 12.

     I proprietari o armatori delle navi, le quali, per i loro requisiti, siano ritenute suscettibili di essere inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario, sono tenuti ad ottemperare alle prescrizioni che all'uopo saranno stabilite con regolamento per l'applicazione del presente decreto.

     Qualora tali prescrizioni comportino l'esecuzione dei lavori, le relative spese sono a carico del Ministero della marina.

 

Capo IV

 

Requisizioni.

 

          Art. 13.

     Hanno facoltà di requisire il naviglio mercantile:

     a) il Ministero delle comunicazioni per le navi che costituiranno il naviglio da traffico e che occorreranno per soddisfare alle esigenze di tutti i Ministeri ed organi;

     b) il Ministero della marina per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.

     L'impiego e la gestione delle singole unità sono demandati al Ministero che le ha requisite. Fanno eccezione le unità occorrenti per i trasporti sussidiari, via mare, strettamente connessi con eventuali operazioni militari fuori del territorio metropolitano, il cui impiego è devoluto all'organo dell'autorità militare preposto alla organizzazione, direzione ed effettuazione dei trasporti stessi.

     Le navi che siano dichiarate suscettibili di essere inscritte, in tempo di guerra, nel naviglio ausiliario dello Stato, od impiegabili per necessità strettamente connesse con le operazioni militari, di cui al precedente capoverso, possono essere requisite dal Ministero delle comunicazioni, quando vi concorra il consenso del Ministero della marina.

     Salvo casi di urgenza il Ministero della marina darà conoscenza al Ministero delle comunicazioni dell'elenco delle navi mercantili che si propone di requisire per gli scopi indicati alla lettera b) del primo comma di questo articolo.

     La requisizione sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi con regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

     Per la violazione delle norme contenute in questo regolamento potranno essere stabilite, congiuntamente o separatamente, le pene dell'arresto e della ammenda entro i limiti fissati dal codice penale.

 

Capo V

 

Del personale.

 

          Art. 14.

     Gli equipaggi del naviglio ausiliario devono essere composti esclusivamente di marittimi nazionali.

 

          Art. 15.

     Durante il tempo di imbarco il personale del naviglio ausiliario anche se non appartenente alla regia marina, passa a farne parte, purché di età non inferiore al 17° anno compiuto.

     Il personale di età inferiore a diciassette anni deve essere subito sbarcato.

 

          Art. 16.

     Il personale del naviglio ausiliario che esercita funzioni corrispondenti alle funzioni disimpegnate su navi da guerra da militari, assume carattere militare a tutti gli effetti, anche se non ha obblighi militari e se la rispettiva classe non è ancora alle armi. Il tempo così passato va computato nella ferma di leva, se questa non è stata ancora compiuta.

     Il personale invece adibito a funzioni, che su navi da guerra siano esercitate da personale non militare, assume la stessa posizione di questo ultimo.

 

          Art. 17.

     Dal momento in cui una nave mercantile è inscritta nei quadri del naviglio ausiliario dello Stato e per tutto il tempo in cui vi rimane, nessuno dei componenti l'equipaggio può ottenere lo sbarco, ad eccezione degli uomini la cui classe di leva non sia stata ancora chiamata, o che non siano comunque soggetti ad obblighi di richiamo alle armi. Costoro, però, dovranno continuare a far parte dell'equipaggio sino a quando non sia possibile sostituirli con personale militare o soggetto ad obblighi di servizio militare.

     La eccezione suddetta si applica, con le stesse modalità, anche per coloro che, soggetti a richiami alle armi, appartengano ai ruoli della regia aereonautica in qualità di naviganti o di specializzati.

     È in facoltà del Ministero della marina di sbarcare, in qualunque tempo, il personale non ritenuto indispensabile a bordo e di sostituire in tutto o in parte, gli uomini dell'equipaggio con personale militare della regia marina.

     Non è considerato sbarco il passaggio da una nave ausiliaria ad un'altra, l'invio in licenza o il ricovero in un ospedale.

     In caso di prigionia, i componenti l'equipaggio continuano a far parte della regia marina col grado ad essi attribuito, ma, al termine della prigionia, coloro che sono inscritti nei ruoli del regio esercito e della regia aeronautica devono in questi riprendere servizio.

 

          Art. 18.

     Agli effetti del primo comma dell'art. 16, apposita tabella, da approvarsi con decreto reale su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, stabilirà il grado militare temporaneo da assegnare al personale della marina mercantile imbarcato sul naviglio ausiliario, in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

     Al conferimento dei gradi provvedono il Ministero della marina e le autorità militari nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti.

     Il personale imbarcato, che già rivesta un grado nei ruoli della forza in congedo della regia marina, assume senz'altro tale grado, qualora esso sia superiore od uguale a quello che gli spetterebbe per le funzioni esercitate a bordo.

     In caso contrario è assegnato il grado militare corrispondente alle funzioni esercitate a bordo.

     Il grado conferito a titolo temporaneo può essere inoltre, a giudizio del Ministero della marina confermato per tutta la durata della mobilitazione per coloro che debbono continuare a prestare servizio nella regia marina anche quando cessino le ragioni che hanno dato titolo al conferimento del grado stesso, purché esso sia stato ricoperto per un periodo di almeno sei mesi, o in considerazione di speciali meriti.

 

          Art. 19.

     I militari in congedo, che, al momento del loro richiamo alle armi per mobilitazione, si trovino imbarcati su navi da traffico o che eccezionalmente occorra imbarcare, sono lasciati, mediante esonerazione, a prestare servizio sul naviglio da traffico nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento sulle esonerazioni.

     Ai componenti gli equipaggi delle navi da traffico non aventi obblighi di servizio militare sarà consentito lo sbarco soltanto se autorizzato dal Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 20.

     Indetta la mobilitazione è sospesa l'applicazione dell'art. 131 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2) per l'esecuzione del codice per la marina mercantile per quanto riguarda la cancellazione dalle matricole degli inscritti fra la gente di mare di prima categoria, e gli inscritti stessi non possono, se richiesti, esimersi dall'esercizio del loro mestiere.

 

Capo VI

 

Disposizioni penali.

 

          Art. 21.

     Colui che non adempie gli obblighi imposti dal presente decreto o non esegue gli ordini emanati in virtù del decreto stesso dalle autorità competenti, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000, e, nei casi più gravi, anche con l'arresto da un mese a due anni.

     Qualora dalla inadempienza degli obblighi, ovvero dalla mancata esecuzione degli ordini di cui al comma precedente derivi menomazione delle disponibilità o della utilizzazione del naviglio, oppure turbamento della organizzazione dell'esercizio del traffico marittimo, la pena è della multa da lire 400.000 a lire 2.000.000, e, nei casi più gravi, anche della reclusione da tre mesi a quattro anni.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano qualora il fatto non costituisca reato più grave.

 

          Art. 22.

     Agli effetti della legge penale, applicabile per il tempo di guerra, sono equiparate alle navi mercantili di proprietà dello Stato e quelle di proprietà privata requisite ovvero noleggiate, in tutto o in parte dallo Stato.

     Agli effetti della stessa legge penale, il personale facente parte degli equipaggi delle navi mercantili indicate nel comma precedente, è equiparato al personale di cui all'art. 16, con le eccezioni ivi contemplate.

 

          Art. 23.

     La pena indicata nell'art. 253, parte prima, del codice penale, si applica anche quando il fatto ivi preveduto sia stato commesso su navi mercantili di proprietà dello Stato o su navi di proprietà privata requisite o noleggiate, in tutto o in parte, dallo Stato.

     Si applica la pena stabilita nello stesso articolo 253, capoverso, anche quando il fatto abbia compromesso il rifornimento della popolazione civile.

 

Capo VII

 

Disposizioni varie.

 

          Art. 24.

     Tutte le disposizioni del presente decreto si estendono, in quanto applicabili, anche alle unità mercantili, inscritte nel registro dei galleggianti.

 

          Art. 25.

     Ai lavori, di cui agli artt. 8 e 12, relativi al naviglio mercantile da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate sarà provveduto coi fondi stanziati sul capitolo del bilancio del Ministero della marina relativo alle spese per nuove costruzioni (parte ordinaria).

     Ai lavori, di cui agli stessi articoli, relativi al naviglio mercantile da traffico sarà provveduto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 26.

     Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 10 possono essere applicate anche in tempo di pace.

 

          Art. 27.

     Con decreto reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per l'aeronautica, sarà approvato il regolamento per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1962, n. 1689.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1962, n. 1689.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1962, n. 1689.