§ 46.6.176 - Legge 6 ottobre 1967, n. 942.
Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:06/10/1967
Numero:942


Sommario
Art. unico.      All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente:


§ 46.6.176 - Legge 6 ottobre 1967, n. 942.

Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri.

(G.U. 26 ottobre 1967, n. 268)

 

     Art. unico.

     All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

     1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;

     2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;

     3) ai genitori;

     4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

     In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza".