§ 46.6.130 - Legge 24 gennaio 1986, n. 17.
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:24/01/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio [...]
Art. 2.      I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di [...]
Art. 3.      L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I [...]
Art. 4.      Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623
Art. 5.      I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia


§ 46.6.130 - Legge 24 gennaio 1986, n. 17. [1]

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 7 febbraio 1986, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate, previo collocamento in congedo assoluto, qualora siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

     a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure abbiano dato luogo ad un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;

     b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     I militari e graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

 

          Art. 2.

     I militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, anche se di sottufficiale, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio.

     Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

     a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

     b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

     c) ovvero, nel caso di richiamo ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

     I militari e i graduati di truppa che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente possono ottenere una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) dello stesso comma.

     Possono conseguire una quarta promozione i militari e graduati di truppa che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure siano titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente secondo comma.

     Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

 

          Art. 3.

     L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento.

     I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

 

          Art. 4.

     Restano in vigore le norme della legge 5 marzo 1973, n. 29, come integrate dalla legge 26 novembre 1975, n. 623.

     L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 163, già sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 588, è abrogato.

 

          Art. 5.

     I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

 

          Art. 6. [2]

     L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e vi hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai militari e graduati di truppa del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 11 gennaio 2000, n. 4.