§ 46.6.129 - D.L. 19 dicembre 1984, n. 857 .
Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:19/12/1984
Numero:857


Sommario
Art. 1.      1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 46.6.129 - D.L. 19 dicembre 1984, n. 857 [1] .

Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

(G.U. 20 dicembre 1984, n. 349)

 

 

     Art. 1.

     1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984 previsti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985 [2] .

     2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 17 febbraio 1985, n. 18. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 313.