§ 46.6.111 - Legge 26 febbraio 1974, n. 45.
Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:26/02/1974
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali [...]
Art. 2.      Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con [...]
Art. 3.      Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito
Art. 4.      Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.111 - Legge 26 febbraio 1974, n. 45.

Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

(G.U. 12 marzo 1974, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

     Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i giovani che [1] :

     a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

     b) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

     c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2] .

     Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.

     La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.

 

          Art. 2.

     Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento, la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialità e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso [3] .

     Ai titoli non può, in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato [4] .

     Gli esami di cui al secondo comma dell'art. 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualità adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati [5] .

     Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

     I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.

     Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze.

     Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

 

          Art. 3.

     Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

 

          Art. 4.

     Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.