§ 46.6.8b - Legge 4 maggio 1966, n. 262.
Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:04/05/1966
Numero:262


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente


§ 46.6.8b - Legge 4 maggio 1966, n. 262.

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 14 maggio 1966, n. 117).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente:

     "Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto l2 anni di servizio effettivo".