§ 46.6.8a - Legge 31 marzo 1966, n. 200.
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:31/03/1966
Numero:200


Sommario
Art. unico.      L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito


§ 46.6.8a - Legge 31 marzo 1966, n. 200.

Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 21 aprile 1966, n. 97).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

     "Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

     I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

     Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

     Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di Corpo. Hanno le funzioni di comandante di Corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'Accademia.

     Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici".