§ 46.6.53 - Legge 12 giugno 1955, n. 512.
Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanzia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:12/06/1955
Numero:512


Sommario
Art. 1.      Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito [...]
Art. 2.      Al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonchè i finanzieri che abbiano compiuto il [...]
Art. 3.      Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio [...]
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato
Art. 7.      Il precedente art. 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge


§ 46.6.53 - Legge 12 giugno 1955, n. 512.

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanzia.

(G.U. 30 giugno 1955, n. 148)

 

     Art. 1.

     Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza".

     Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonchè i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

 

          Art. 3.

     Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento [1].

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.

 

          Art. 7.

     Il precedente art. 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 30 novembre 1961, n. 1326.