§ 46.6.30 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1579.
Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/12/1948
Numero:1579


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da [...]
Art. 2.      Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di complemento della Guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di [...]
Art. 3.      Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiali del Corpo
Art. 4.      I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo assumendo anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per [...]
Art. 5.      Conseguita la nomina in servizio permanente effettivo i sottotenenti debbono frequentare apposito corso tecnico-professionale della durata di quattro mesi presso [...]
Art. 6.      Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente art. 5, le seguenti materie
Art. 7.      I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo [...]
Art. 8.      I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o più materie un punto inferiore a dieci ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli [...]
Art. 9.      Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento può avvenire anche [...]
Art. 10.      Il bando di concorso per il reclutamento straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà emanato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il [...]


§ 46.6.30 - Legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso.

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza da trarsi, mediante concorso per titoli, dai subalterni di complemento del Corpo stesso che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero in economia e diritto o in economia aziendale.

 

          Art. 2.

     Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di complemento della Guardia di finanza, che posseggano i diplomi di laurea o di magistero, debbono:

     aver partecipato alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione ovvero aver conseguito, ai sensi delle disposizioni in vigore, la qualifica di "partigiano combattente" o di "patriota" ovvero essere reduci dalla prigionia o deportazione;

     aver prestato almeno due anni di effettivo servizio quali ufficiali di complemento nel Corpo;

     non aver superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso;

     avere statura non inferiore a m. 1,65 e la piena idoneità fisica al servizio incondizionato nel Corpo;

     appartenere a famiglia di accertata onorabilità ed avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

     essere stati discriminati ovvero prosciolti nel giudizio di epurazione di cui al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti ufficiali del Corpo:

     un ufficiale generale, presidente;

     due colonnelli, membri;

     due tenenti colonnelli o maggiori, membri, dei quali quello con minor grado o meno anziano funge da segretario;

     procede all'accertamento dei requisiti ed alla formazione della graduatoria degli idonei del concorso in base alla valutazione dei titoli a norma della presente legge e del bando relativo.

     I titoli da valutare sono i seguenti:

     a) titoli di studio;

     b) benemerenze di guerra, costituite da:

     ricompense al valor militare;

     avanzamenti per merito di guerra;

     ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

     c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

     d) ricompense al valor civile.

     La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo assumendo anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la graduatoria di cui al precedente art. 3. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria medesima.

 

          Art. 5.

     Conseguita la nomina in servizio permanente effettivo i sottotenenti debbono frequentare apposito corso tecnico-professionale della durata di quattro mesi presso l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza in Roma.

 

          Art. 6.

     Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente art. 5, le seguenti materie:

     1) ordinamento e amministrazione del Corpo;

     2) servizio del Corpo;

     3) imposte doganali;

     4) imposte di produzione;

     5) monopoli di Stato;

     6) tasse e imposte indirette sugli affari;

     7) imposte dirette;

     8) diritto punitivo, procedura e contenzioso tributario.

     Gli esami finali del corso hanno luogo in unica sessione e vertono sulle materie di cui al precedente comma.

     Dopo gli esami si procede, per ciascun ufficiale allievo, alla formazione di una nuova graduatoria in base alla classificazione finale, quale è data dalla media dei punti di merito, espressi in ventesimi, ottenuti per ogni materia negli esami stessi.

     Per quanto altro non previsto dalla presente legge, concernente lo svolgimento e gli esami finali del corso, si rendono applicabili le norme relative ai corsi di applicazione per i sottotenenti di prima nomina del Corpo contenute nel vigente regolamento per l'Accademia e Scuola di applicazione della guardia di finanza.

 

          Art. 7.

     I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria medesima.

 

          Art. 8.

     I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o più materie un punto inferiore a dieci ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianità da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.

 

          Art. 9.

     Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento può avvenire anche durante il corso medesimo per rinuncia degli interessati o per gravi motivi disciplinari su proposta del Comandante generale del Corpo approvata dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 10.

     Il bando di concorso per il reclutamento straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà emanato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.