§ 46.6.b - Legge 2 giugno 1930, n. 735.
Modificazioni all'ordinamento della regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/06/1930
Numero:735


Sommario
Art. 1.      Il penultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1303, è abrogato
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche ai tenenti già esclusi dal quadro normale di avanzamento ad anzianità al grado di capitano per l'anno [...]


§ 46.6.b - Legge 2 giugno 1930, n. 735. [1]

Modificazioni all'ordinamento della regia guardia di finanza.

(G.U. 17 giugno 1930, n. 141).

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 1.

     Il penultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:

     “Non si fa mai luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti e per i tenenti”.

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1303, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche ai tenenti già esclusi dal quadro normale di avanzamento ad anzianità al grado di capitano per l'anno 1930.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.