§ 46.3.149 - D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 52.
Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:28/01/2008
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Reclutamento
Art. 2.  Titoli, prove e procedure d'esame
Art. 3.  Reclutamento del maestro direttore
Art. 4.  Reclutamento del maestro vice direttore
Art. 5.  Reclutamento degli orchestrali
Art. 6.  Reclutamento dell'archivista
Art. 7.  Commissione per il concorso a maestro direttore
Art. 8.  Commissione per il concorso a maestro vice direttore
Art. 9.  Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista
Art. 10.  Nomina del maestro direttore
Art. 11.  Nomina del maestro vice direttore
Art. 12.  Nomina degli orchestrali e dell'archivista
Art. 13.  Formazione
Art. 14.  Impiego del personale non idoneo
Art. 15.  Abrogazioni
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali


§ 46.3.149 - D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 52. [1]

Regolamento concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 7 aprile 2008, n. 82)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

     Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, recante riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

     Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ed in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 34;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, espresso nell'adunanza del l° dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2007;

     Ritenuto di non poter recepire l'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento, in quanto il grado massimo del maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 29 e dalla tabella E del citato decreto legislativo n. 78 del 1991, è quello di tenente colonnello;

     Ritenuto altresì, in ordine all'indicazione del citato Consesso relativa all'articolo 14, comma 1, che i maestri della banda musicale dell'Arma dei carabinieri non appartengano al ruolo speciale, ma abbiano un proprio stato giuridico disciplinato dal citato decreto legislativo n. 78 del 1991, e che pertanto occorra prevedere che essi possano transitare, e non permanere, nel ruolo speciale degli ufficiali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

 

Art. 1. Reclutamento

     1. Il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

     2. I bandi di concorso stabiliscono:

     a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire;

     b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

     c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;

     d) la nomina delle commissioni;

     e) i criteri per la formazione delle graduatorie.

     3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

 

     Art. 2. Titoli, prove e procedure d'esame

     1. Il candidato viene valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.

     2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:

     a) prove pratiche scritte e di direzione, per il maestro direttore e per il maestro vice direttore;

     b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;

     c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;

     d) prova teorica, per tutti i candidati.

     3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) categoria I - titoli accademici:

     1) diploma accademico di secondo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 10/100;

     2) diploma accademico di primo livello, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508: fino a punti 8/100;

     b) categoria II - titoli didattici:

     1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 5/100;

     c) categoria III - titoli professionali:

     1) attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità: fino a punti 15/100.

     4. I bandi di concorso fissano anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, il cui giudizio è definitivo.

     5. Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalità richiesta per la partecipazione al concorso.

     6. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. Nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, a parità di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine:

     a) gli allievi del centro di addestramento musicale;

     b) il candidato che rivesta il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio.

     7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

     Art. 3. Reclutamento del maestro direttore

     1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;

     b) abbiano conseguito il diploma di strumentazione per banda e il diploma di composizione o di direzione d'orchestra in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

     2. Si prescinde dal limite massimo d'età per il concorrente che sia già:

     a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo di polizia;

     b) ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 4. Reclutamento del maestro vice direttore

     1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°, eccetto gli orchestrali della banda dell'Arma, per i quali si prescinde dai limiti di età;

     b) abbiano conseguito il diploma in strumentazione per banda in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     c) siano in possesso degli altri requisiti per la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 5. Reclutamento degli orchestrali

     1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°;

     b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o in uno strumento affine, come da tabella B annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

     c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

     d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

     2. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età.

     3. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attività di servizio.

     4. Per gli allievi del centro di addestramento musicale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, si prescinde dai limiti di età.

 

     Art. 6. Reclutamento dell'archivista

     1. L'archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

     a) abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 40°;

     b) abbiano conseguito un diploma di strumento a fiato in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     c) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, o possano conseguirlo entro l'anno in cui viene bandito il concorso;

     d) siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia in attività di servizio.

 

Capo II

Commissioni per i concorsi e modalità di nomina e di formazione del personale della banda musicale

 

     Art. 7. Commissione per il concorso a maestro direttore

     1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 3 è composta da:

     a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

     b) due insegnanti di conservatorio statale;

     c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

 

     Art. 8. Commissione per il concorso a maestro vice direttore

     1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 4 è composta:

     a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

     b) da un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

     c) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

 

     Art. 9. Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 sono composte:

     a) da un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;

     b) dal maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia;

     c) da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

 

     Art. 10. Nomina del maestro direttore

     1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 3, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

 

     Art. 11. Nomina del maestro vice direttore

     1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di tenente maestro vice direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti. In tale caso il grado già posseduto non può essere superiore a quello massimo di tenente colonnello previsto per l'incarico dalla tabella E annessa al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Nomina degli orchestrali e dell'archivista

     1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come da tabella G, annessa al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

     2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista è nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.

     3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     4. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri:

     a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;

     b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

     5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

     6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 13. Formazione

     1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     2. Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, tranne i casi in cui, al momento del concorso, siano marescialli dell'Arma dei carabinieri.

     3. Il personale della banda può essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4, previa frequenza di un corso di aggiornamento analogo a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, per il maestro direttore e il maestro vice direttore, ed a quello previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per gli orchestrali e l'archivista.

     4. Il luogo, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

 

Capo III

Disposizioni in materia di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale

 

     Art. 14. Impiego del personale non idoneo

     1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo speciale. In tal caso il periodo di servizio presso la banda è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

     2. L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, in alternativa al collocamento nella riserva possono transitare a domanda nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

     3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene impiegato secondo le esigenze dell'amministrazione, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 13, comma 3, è collocato nella riserva ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

     4. Il personale della banda, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine:

     a) se maestro direttore o vice direttore, transita nel ruolo speciale e in materia di avanzamento si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali del ruolo speciale, di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni;

     b) se orchestrale o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ed è iscritto in ruolo, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

     5. I transiti di cui al presente articolo sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

 

Capo IV

Disposizioni abrogative, transitorie e finali

 

     Art. 15. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni del capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le commissioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni, hanno la stessa composizione di quelle previste agli articoli 7, 8 e 9 e sono nominate con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche al personale reclutato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.