§ 46.3.90 - Legge 19 maggio 1976, n. 321.
Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:19/05/1976
Numero:321


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, [...]
Art. 2.      I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già [...]
Art. 3.      I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo


§ 46.3.90 - Legge 19 maggio 1976, n. 321.

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo.

(G.U. 29 maggio 1976, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

     I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

 

          Art. 2.

     I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

 

          Art. 3.

     I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

     La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

     L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.