§ 46.3.75 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1098.
Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:06/12/1971
Numero:1098


Sommario
Art. unico.      Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio [...]


§ 46.3.75 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1098. [1]

Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni.

(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322)

 

 

     Art. unico.

     Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

     Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

     Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

     Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodli stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

     Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

     Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.