§ 46.3.71 - Legge 11 febbraio 1970, n. 56.
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:11/02/1970
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue
Art. 2.      Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella
Art. 3.      La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del [...]


§ 46.3.71 - Legge 11 febbraio 1970, n. 56. [1]

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 9 marzo 1970, n. 61)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

 

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio 600

marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia 3.200

marescialli d'alloggio capi 3.450

marescialli d'alloggio ordinari 3.450

brigadiere e vicebrigadieri 9.300

appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri 59.000

Totale 79.000

 

     Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dell'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

 

          Art. 2.

     Gli organici di cui all'art. 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970 è soppressa la tabella A annessa alla legge 9 luglio 1967, n. 564.

 

          Art. 3.

     La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

     "d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio".

     Per l'anno finanziario 1970 detto contingente è fissato in 1300 unità.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

 

     Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

 

 

Organici

Organici

Organici

Organici

GRADI

al

al

al

Al

 

1°-1-70

1°-1-71

1°-1-72

1°-1-73

Sottufficiali del ruolo speciale

 

 

 

 

per mansioni di ufficio ...........

600

600

600

600

Marescialli d'alloggio maggiori

 

 

 

 

e aiutanti di battaglia ..............

2.884

3.010

3.118

3.200

Marescialli d'alloggio capi ......

2.523

2.894

3.211

3.450

Marescialli d'alloggio ordinari ...

2.752

3.031

3.270

3.450

Brigadieri e vice brigadieri ........

9.262

9.078

9.291

9.300

Appuntati, carabinieri scelti,

 

 

 

 

carabinieri e allievi carabinieri ...

60.979

60.187

59.510

59.000

Totale ......

79.000

79.000

79.000

79.000

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.