§ 46.3.47 - Legge 23 marzo 1956, n. 185.
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:23/03/1956
Numero:185


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della [...]
Art. 4.      Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata
Art. 5.      La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.3.47 - Legge 23 marzo 1956, n. 185. [1]

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

(G.U. 6 aprile 1956, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

     a) se marescialli, senza limiti di età;

     b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri, o gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

     L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.

 

          Art. 2. [2]

     Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa

 

          Art. 3.

     L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

 

          Art. 4.

     Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1959, n. 694.