§ 41.7.396 - D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 86.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/06/2022
Numero:86


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154


§ 41.7.396 - D.Lgs. 9 giugno 2022, n. 86.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

(G.U. 7 luglio 2022, n. 157)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

     Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica»;

     Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente delle Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 22 ottobre 2021;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154

     1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 è aggiunto il seguente:

     «Art. 4 bis. (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026). - 1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4, comma 2, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

     2. Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma 1 assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     3. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.

     4. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

     5. Per gli anni dal 2022 al 2026 è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al primo periodo, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.

     6. Le facoltà di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo di cui al comma 1 e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.

     7. È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che può essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.».