§ 5.2.291 - L.R. 11 luglio 2022, n. 13.
Disposizioni urgenti di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/07/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di addizionale regionale IRPEF.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2022 in materia di attuazione del bilancio annuale.
Art. 3.  Disposizioni in materia di gestione di liquidità degli enti, agenzie, società e organismi strumentali della Regione.
Art. 4.  Estinzione del Fondo anticipazione liquidità.
Art. 5.  Disposizioni in materia di artigianato.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Approvazione allegati.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.2.291 - L.R. 11 luglio 2022, n. 13.

Disposizioni urgenti di carattere finanziario.

(B.U. 14 luglio 2022, n. 31 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di addizionale regionale IRPEF.

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) è così modificato:

a) le parole "2019" e "55.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2022" e "50.000";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° marzo 2022, ai fini della presente legge, per "minorenni fiscalmente a carico" si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2022 in materia di attuazione del bilancio annuale.

1. Nella legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione 2022-2024), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel comma 4 dell'articolo 2, le parole "entro la fine dell'esercizio" sono sostituite con le parole: "nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

b) il comma 6 dell'articolo 2 è abrogato;

c) nell'allegato n. 14 "nota integrativa" il relativo allegato n. 2 (Elenco delle entrate ricorrenti e non ricorrenti) è sostituto con gli allegati n. 2 (Elenco delle entrate ricorrenti) e n. 2-bis (Elenco delle entrate non ricorrenti), e l'allegato n. 3 (Elenco delle spese ricorrenti e non ricorrenti), è sostituito con gli allegati n. 3 (Elenco delle spese ricorrenti) e n. 3-bis (Elenco delle spese non ricorrenti) alla presente legge.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di gestione di liquidità degli enti, agenzie, società e organismi strumentali della Regione.

1. Al fine di garantire il coordinamento e la tutela della finanza pubblica a livello regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e agenzie regionali, gli organismi strumentali e le società in house della Regione, che non aderiscono al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), provvedono a versare l'eccedenza della liquidità, rispetto alla gestione ordinaria, giacente presso il proprio conto corrente ordinario di tesoreria e presso soggetti diversi dai relativi tesorieri e cassieri, in appositi sotto-conti infruttiferi aperti presso l'istituto tesoriere della Regione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, nel rispetto della autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale degli enti, organismi e società di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la quantificazione della liquidità per la gestione ordinaria sulla base della programmazione periodica del fabbisogno di cassa da parte dei soggetti di cui al comma 1 e le modalità attuative della disposizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla società in house SFIRS Spa, vigilata dalla Banca D'Italia, esclusivamente su richiesta della medesima.

4. Il Consiglio regionale ha facoltà di chiedere alla Regione l'istituzione di un apposito sottoconto infruttifero aperto presso l'istituto tesoriere regionale nel quale riversare l'eccedenza di liquidità giacente presso il proprio conto corrente ordinario di tesoreria maturata rispetto alla gestione ordinaria. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

 

     Art. 4. Estinzione del Fondo anticipazione liquidità.

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, con il quale è stato integralmente ripianato il disavanzo derivante dall'istituzione del Fondo speciale per la restituzione della anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) e regolata dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)), è autorizzata nell'esercizio 2022 l'integrale estinzione anticipata della predetta anticipazione da concludersi entro il medesimo esercizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte le variazioni di bilancio di cui all'articolo 6, comma 4.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di artigianato.

1. Per le finalità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), è autorizzata la spesa di euro 630.000 per l'anno 2022 e euro 300.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, comprensiva dei compensi per le spese di istruttoria delle relative pratiche (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati per l'anno 2022 in euro 16.043 (missione 01 - programma 08 - titolo 2) si provvede, per lo stesso anno, mediante pari utilizzo delle risorse già stanziate, per il medesimo anno, in conto della stessa missione 01 - programma 08 - titolo 2 del bilancio regionale 2022-2024.

2. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli interessi maturati sino alla estinzione anticipata di cui all'articolo 4, quantificati in euro 570.000 per l'anno 2022 (missione 50 - programma 01 - titolo 1), si provvede attraverso le somme già stanziate e disponibili, per il medesimo anno, in conto della medesima missione 50 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 630.000 per l'anno 2022 e in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione in termini di competenza e cassa delle risorse iscritte in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 e per gli anni 2023 e 2024 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'estinzione anticipata del "Fondo anticipazione di liquidità" di cui all'articolo 4.

4. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022/2024 sono introdotte le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATA

in diminuzione

titolo 0

2023 euro 174.733.037,11

2024 euro 167.808.503,11

SPESA

in diminuzione

missione 01 - programma 03 - titolo 4

2022 euro 174.733.037,11

2023 euro 167.808.503,11

2024 euro 160.853.985,87

titolo 0

2023 euro 6.924.534,00

2024 euro 6.954.517,23

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2022 euro 630.000,00

missione 50 - programma 01 - titolo 1

2023 euro 756.594,05

2024 euro 726.610,82

missione 50 - programma 02 - titolo 4

2023 euro 6.924.534,00

2024 euro 6.954.517,23

in aumento

missione 14 - programma 01 - titolo 1

2022 euro 630.000,00

2023 euro 300.000,00

2024 euro 300.000,00

missione 20 - programma 01 - titolo 1

2023 euro 7.381.128,05

2024 euro 7.381.128,05

missione 50 - programma 02 - titolo 4

2022 euro 174.733.037,11.

 

     Art. 7. Approvazione allegati.

1. Sono approvati gli allegati n. 2, 2-bis, 3 e 3-bis che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)