§ VI.3.282 - L.R. 23 maggio 2022, n. 9.
XI legislatura - 9° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:23/05/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
Art. 2.  Modifiche alla L.R. 25/2008.
Art. 3.  Modifica all'articolo 18 della L.R. 59/2017.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 3/2010.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 11/2001.


§ VI.3.282 - L.R. 23 maggio 2022, n. 9.

XI legislatura - 9° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) e all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022).

(B.U. 24 maggio 2022, n. 58, supplemento)

 

CAPO I

Riconoscimento debiti fuori bilancio

 

Art. 1. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f) e g):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 4.681,00 derivante dalle seguenti sentenze esecutive:n. 1098/2021 del 14 giugno 2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bari nel giudizio n. 401/2021 r.g. tra la Regione Puglia e P.M.G.; n. 1166/2021 del 14 giugno 2021 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 1269/2020 r.g. tra Regione Puglia e M.S.; n. 791/2020 del 2 marzo 2020 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 2304/2019 r.g. tra Regione Puglia e C.M.; n. 1658/2021 del 6 ottobre 2021 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 201/2021 r.g. tra Regione Puglia e P.V.; n. 53/2021 dell'11 dicembre 2020 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 1113/2020 r.g. tra Regione Puglia e O.G.; n. 116/2021 del 21 ottobre 2020 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 477/2020 r.g. tra Regione Puglia e T.A.; n. 312/2021 dell'8 aprile 2021 emessa dalla CTP di Taranto nel giudizio n. 104/2020 r.g. tra Regione Puglia e R.C.; n. 544/2021 del 12 aprile 2021 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 2253/2020 r.g. tra Regione Puglia e I.A.; n. 982/2021 del 12 maggio 2021 emessa dalla CTP di Bari nel giudizio n. 1216/2020 r.g. tra Regione Puglia e C.F.; ordinanza n. 28104/2021 del 12 maggio 2021 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione nel giudizio n. 42/2020 r.g. tra Regione Puglia e F.N.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.064,52 derivante dalla sentenza 25 novembre 2021, n. 2787/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, giudice Vincenzo Paolo Depalma nella causa civile iscritta al n. 5340/2018 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo e V.G. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo di euro 2.642,00 derivante dalla sentenza 3 maggio 2021, n. 1716/2021 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, g.o. Vincenzo Lullo nella causa civile iscritta al n. 2127/2019 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo e F.D. e C.N. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo di euro 4.138,00 derivante dalla sentenza 3 maggio 2021, n. 1717/2021 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, g.o. Vincenzo Lullo nella causa civile iscritta al n. 2074/2019 r.g. tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo e C.N. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione al bilancio corrente, alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 5.836,48, di cui euro 4 mila a titolo di spese legali, euro 600,00 a titolo di spese generali del 15 per cento, euro 184,00 a titolo di c.p.a ed euro 1.052,48 a titolo di IVA, derivante dalla sentenza n. 41/2022 della Corte d'Appello di Bari, sezione lavoro, nella controversia tra Regione Puglia e omissis. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022, alla missione 1, programma 10, titolo 1, p.d.c.f. 1.03.02.99.002, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge";

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.870,00, in favore del ricorrente di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce, prima sezione civile, n. 2461/2021, contenzioso n. 1026/16/AV. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con imputazione al bilancio in corso alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 L.R. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo. Spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 4.239,23, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo n. 57/2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede come segue: per gli interessi legali pari ad euro 8,92 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 1.725,03 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"; per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.505,28 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090".

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25

 

     Art. 2. Modifiche alla L.R. 25/2008.

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), dopo le parole: "autorizzazione semplificata" sono inserite le seguenti: "o denuncia di inizio lavori: è la".

2. Dopo il punto della lettera o) del comma 1 dell'articolo 1-bis della L.R. 25/2008, è aggiunta la seguente proposizione: "Le espressioni autorizzazione semplificata e denuncia inizio lavori devono considerarsi equivalenti e possono non essere contestualmente citate nel dettato normativo della presente legge.".

3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1-bis sono aggiunte le seguenti:

"o-bis) cessa elettrica, fascia o varco: striscia tagliata, a corredo dell'elettrodotto, a sezione rettangolare, mantenuta libera in un bosco sia per garantire gli interventi di ispezione o riparazione dell'elettrodotto, sia per arginare gli incendi. Tale striscia, a sezione rettangolare, ha come asse l'elettrodotto e ha larghezza variabile in funzione del valore di tensione e della tipologia di conduttore; parte dal piano di campagna e valica i conduttori stessi. La larghezza complessiva della cessa per gli elettrodotti aerei di media tensione, da mille V a trentamila V, con conduttori nudi è pari a undici metri, per quelli in cavo aereo in media tensione e per quelli di bassa tensione, sino a mille V, sia in conduttori nudi che in cavo cordato è pari a tre metri;

o-ter) ripristini e manutenzione di cessa elettrica: insieme delle attività e operazioni per la conservazione della dimensione di rispetto della cessa elettrica, comprendente il taglio a raso della superficie di proiezione al suolo della cessa stessa;

o-quater) area boscata: la definizione di area boscata è quella prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nonché dalla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Disposizioni in materia forestale).".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 25/2008 è inserito il seguente:

"4-bis. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria delle cesse elettriche. L'esercente è tenuto a eseguire l'intervento almeno una volta ogni tre anni, comunicando all'amministrazione competente e all'autorità di controllo la data di inizio lavori, la consistenza dell'intervento in termini lineari, la ditta qualificata iscritta all'albo regionale affidataria dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori iscritto all'albo del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF). All'interno della cessa i lavori di manutenzione potranno essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.".

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 25/2008 le parole: "o denuncia di inizio lavori, a firma di un legale rappresentante dell'esercente, deve essere diretta all'amministrazione competente, " sono sostituite dalle seguenti: ", anche detta denuncia di inizio lavori, è l'istanza, a firma di un legale rappresentante dell'esercente, presentata all'amministrazione competente".

 

CAPO III

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 18 della L.R. 59/2017.

1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) dopo le parole: "prorogato per l'anno 2020 al 30 luglio" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2022 al 30 giugno.".

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 3/2010.

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'Agenzia per una più efficace attuazione delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in Puglia svolge le seguenti attività:

a) ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica delle aree forestali percorse dal fuoco;

b) interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree boscate del demanio regionale mediante l'eliminazione di specie vegetanti indesiderate lungo le fasce perimetrali e le piste forestali.".

2. Per le finalità del comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è istituito nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo 01, un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese per l'espletamento dei servizi antincendio boschivo e di protezione civile in ambito forestale" con una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, in termini di competenza e cassa, 2023 e 2024, in termini di competenza, di euro 6.500.000,00, destinata a finanziare le spese di personale per l'espletamento dei precitati servizi antincendio boschivo e di protezione civile in ambito forestale. Agli oneri derivanti dal presente comma 2 si provvede con variazione in diminuzione della missione 16, programma, 01, titolo 01, capitolo 121035 "Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento dell'Agenzia per le attività irrigue e Forestali. legge regionale n. 3 del 24 febbraio 2010" per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, in termini di competenza e cassa, 2023 e 2024, in termini di competenza, di euro 6.500.000,00.

 

CAPO V

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 11/2001.

1. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) è sostituito dal seguente:

"5. I costi di funzionamento delle Commissioni Tecniche, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all'ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di valutazione ambientali previsti dalla legge, versati dai proponenti nel bilancio regionale dell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze del medesimo ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta regionale in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti, avuto riguardo ai procedimenti di valutazione conclusi. Il predetto regolamento disciplina altresì i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione.".

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)