§ III.5.43 - L.R. 24 marzo 2022, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) e alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, informazione e beni culturali
Data:24/03/2022
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 1 della L.R. 17/2013.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. 17/2013.
Art. 3.  Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 30/2020.


§ III.5.43 - L.R. 24 marzo 2022, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) e alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo").

(B.U. 25 marzo 2022, n. 35)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17

 

Art. 1. Modifica all'articolo 1 della L.R. 17/2013.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), promuove la conoscenza e la valorizzazione di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato e ne esercita la tutela ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 42/2004.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 17/2013.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 17/2013 è sostituita dalla seguente:

"a) svolge compiti di catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari, per promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui all'articolo 22 e compiti di tutela dei beni librari e documentari ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 42/2004;".

2. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della L.R. 17/2013, le parole: "individua, documenta e cataloga" sono sostituite dalle seguenti: "concorre a individuare e documenta e cataloga".

3. Il comma 2-ter dell'articolo 4 della L.R. 17/2013 è sostituito dal seguente:

"2-ter. Per tutte le espressioni di identità culturale collettiva cui fa riferimento la presente norma, i soggetti interessati possono richiedere alla Regione la loro inventariazione, allo scopo di sostenerne la conoscenza e la valorizzazione. Per il riconoscimento di bene culturale anche per gli elementi del patrimonio culturale immateriale si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis e dall'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004.".

 

CAPO II

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 30/2020.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo") è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2 di spettanza degli enti locali territorialmente interessati e della nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 3, la struttura regionale preposta all'esercizio delle funzioni in materia di parchi e tutela delle biodiversità provvede al rilascio del parere di cui al comma 2, limitatamente agli aspetti di propria stretta competenza nonché dopo aver acquisito elementi istruttori da parte dell'ente locale nel cui territorio ricade l'intervento, l'opera o l'impianto.".

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.