§ 4.7.222 - L.R. 25 luglio 2022, n. 15.
Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:25/07/2022
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree [...]
Art. 2.  (Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.222 - L.R. 25 luglio 2022, n. 15.

Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.

(B.U. 28 luglio 2022, n. 30 suppl.)

 

Art. 1. (Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo sono ampliati nei comuni di Valbrembo e di Ranica, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nonché nei comuni di Ranica e di Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 'Naturalserio' e del PLIS 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ente gestore del Parco regionale dei Colli di Bergamo subentra alla Comunità montana Valle Imagna nella gestione del Monumento naturale 'Valle del Brunone'; la Comunità montana concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del Parco nei rapporti giuridici riguardanti il Monumento naturale, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;

b) il territorio del comune di Bergamo già facente parte del PLIS 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' è individuato all'interno del Parco regionale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983; il comune, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al Parco regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS;

c) il comune di Ranica concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS 'Naturalserio', a seguito dell'individuazione nel Parco regionale dei Colli di Bergamo di parte del relativo territorio comunale, già incluso nel PLIS, per aggregazione allo stesso Parco, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016.

3. La Provincia di Bergamo si esprime in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale dei PLIS di cui al comma 1, come territorialmente ridefiniti per effetto della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro del PLIS 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e del PLIS 'Naturalserio' a seguito dell'ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo per aggregazione delle aree territoriali comunali di cui al comma 2, lettere b) e c).

4. I confini del Parco regionale e, ancorché non modificati, quelli del Parco naturale dei Colli di Bergamo sono individuati nella planimetria 'Parco dei Colli di Bergamo', costituita da 2 fogli in scala 1:10.000, allegati alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

 

     Art. 2. (Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)), alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole 'comuni di Almé,' è inserita la seguente: 'Berbenno,';

b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

'Art. 13 bis. (Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e Valbrembo, ivi comprese, per i comuni di Bergamo e Ranica, aree territoriali già ricadenti, rispettivamente, nei PLIS 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e 'Naturalserio', la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007' e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo nel comune di Berbenno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).';

c) all'ALLEGATO A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale dei Colli di Bergamo, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l'aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale 'Naturalserio' e 'Agricolo Ecologico Madonna dei Campi' e nel comune di Berbenno a seguito dell'integrazione del Monumento naturale 'Valle del Brunone' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007'.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL.

 

Tavola 1

(Omissis)

 

Tavola 2

(Omissis)