§ 3.9.16 - L.R. 16 giugno 2022, n. 12.
Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:16/06/2022
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile.
Art. 4.  Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER.
Art. 5.  Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario.
Art. 6.  Tavolo tecnico.
Art. 7.  Disposizioni di attuazione.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Disposizioni finali.


§ 3.9.16 - L.R. 16 giugno 2022, n. 12. [1]

Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.

(B.U. 16 giugno 2022, n. 26 Speciale)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

 

     Art. 3. Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile.

1. Alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima.

2. La CER può essere costituita su iniziativa anche di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d'intesa, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia, fatte salve le intese già sottoscritte ed adottate.

3. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce attività commerciale o professionale principale.

 

     Art. 4. Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER.

1. L'obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.

2. L’obiettivo principale dei soggetti di cui al comma 1 è diretto a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima e non a realizzare un profitto finanziario. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di produzione di energia rinnovabile, di autoconsumo nonché di riduzione dei consumi energetici.

 

     Art. 5. Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario.

1. La Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle CER mediante:

a) il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti di potenza non superiore a 1 MW;

b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;

c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER;

d) le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori;

e) le azioni per favorire la rete dei comuni;

f) l'attivazione di sportelli informativi sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

2 bis. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), può coprire unicamente i costi e gli oneri non compensati dagli incentivi statali erogati per il medesimo impianto, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e delle disposizioni ivi richiamate.

 

     Art. 6. Tavolo tecnico.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I., dai dirigenti dei servizi regionali competenti e dal Direttore Tecnico della Società Energetica Lucana.

3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;

b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;

c) [abrogata];

d) [abrogata];

e) il Tavolo tecnico definisce il ruolo di SEL Cluster Energia e Sviluppo Basilicata.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.

5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.

 

     Art. 7. Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, approva:

a) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;

b) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento della presente legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.

2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2022 e euro 150.000,00 per l'anno 2023.

3. [Abrogato].

4. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 dell'articolo 5 si provvede impegnando tale somma a valere sulla Missione 9, Programma 2, capitolo 26528.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio ai fini della gestione individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa europea e statale vigente in materia.

2. I contributi previsti dall'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3.