§ 57.4.291 - L. 12 aprile 2022, n. 33.
Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:12/04/2022
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria
Art. 2.  Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni
Art. 3.  Diritto allo studio
Art. 4.  Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea
Art. 5.  Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.4.291 - L. 12 aprile 2022, n. 33.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

(G.U. 28 aprile 2022, n. 98)

 

Art. 1. Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

     1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

     2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, nè allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

     3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonchè l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

     4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

     5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

     6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

     7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

 

     Art. 2. Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni

     1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

     2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

     3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

     4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

     5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.

     6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.

     7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

 

     Art. 3. Diritto allo studio

     1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

     2. Le università e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

 

     Art. 4. Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea

     1. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonchè modalità di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

     Art. 5. Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge

     1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.