§ 39.1.105 - D.L. 21 gennaio 2022, n. 2.
Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:21/01/2022
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per l'elezione del Presidente della Repubblica
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 39.1.105 - D.L. 21 gennaio 2022, n. 2. [1]

Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica.

(G.U. 21 gennaio 2022, n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visti inoltre gli articoli 48 e 83 della Costituzione;

     Visti gli ordini del giorno n. 84 e n. 92, riferiti all'atto Camera n. 3442, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2022, che impegnano il Governo a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso attraverso intervento di carattere normativo;

     Considerato che, dal 24 gennaio 2022, nell'Aula della Camera dei deputati avranno luogo le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto ai componenti del Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali chiamati a procedere all'elezione del Presidente della Repubblica, i quali si trovino in condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto risultati positivi al COVID-19;

     Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente scadenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, per garantire lo svolgimento, in sicurezza e in presenza, delle operazioni di voto e di scrutinio dell'elezione presidenziale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza sanitaria per l'elezione del Presidente della Repubblica

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, nel caso in cui siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al predetto virus, sono autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, a spostarsi, con mezzo proprio o sanitario, sul territorio nazionale, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro nella propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i predetti soggetti sono altresì autorizzati a soggiornare presso le strutture previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena.

     2. Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;

     b) divieto di sosta in luoghi pubblici;

     c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto;

     d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;

     e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

     3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 2022, n. 11. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.