§ 29.4.114 - L. 19 novembre 2021, n. 216.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:19/11/2021
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Clausole finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 29.4.114 - L. 19 novembre 2021, n. 216.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

(G.U. 21 dicembre 2021, n. 302)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo18 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Clausole finanziarie

     1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA

     TRA

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     ED

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato;

     ED

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, dall'altro;

     qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

     Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonchè dell'Informazione,

 

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonchè dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

 

     Art. 2.

     Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

 

     Art. 3.

     Ciascuna Parte contraente si impegnerà ad includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

 

     Art. 4.

     Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire le equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

 

     Art. 5.

     Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

 

     Art. 6.

     Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

 

     Art. 7.

     Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

 

     Art. 8.

     Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

     In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

 

     Art. 9.

     Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

 

     Art. 10.

     Le Parti Contraenti facilitano lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

 

     Art. 11.

     Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

     Le Parti facilitano anche lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonchè per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

     I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

 

     Art. 12.

     Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

     Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonchè i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

 

     Art. 13.

     Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

 

     Art. 14.

     Le parti contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

 

     Art. 15.

     Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

 

     Art. 16.

     Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

     Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

 

     Art. 17.

     Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

 

     Art. 18.

     Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

 

     Art. 19.

     Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

     Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

     In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.