§ 2.4.104 - L.R. 25 ottobre 2021, n. 31.
Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" per istituire un [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:25/10/2021
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 10 bis alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.4.104 - L.R. 25 ottobre 2021, n. 31.

Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale.

(B.U. 26 ottobre 2021, n. 142)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 10 bis alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24

“Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis. Elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale.

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale un elenco, suddiviso in sezioni e comprensivo dei curricula degli iscritti, dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. È facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco per l’individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle rispettive attività di polizia locale del Veneto. La gestione dell’elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di gestione e protezione dei dati personali. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco.”.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.