§ 2.12.29 - L.R. 13 aprile 2022, n. 8.
Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:13/04/2022
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.
Art. 2.  Promozione della conoscenza dei fatti e dei luoghi dell'eruzione dell'Etna del 1669.
Art. 3.  Luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.
Art. 4.  Programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.
Art. 4 bis.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.12.29 - L.R. 13 aprile 2022, n. 8.

Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.

(G.U.R. 15 aprile 2022, n. 17 - S.O. n. 18)

 

Art. 1. Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.

1. La Regione riconosce l'11 marzo quale giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669.

 

     Art. 2. Promozione della conoscenza dei fatti e dei luoghi dell'eruzione dell'Etna del 1669.

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 di cui all'articolo 3;

b) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi di cui all'articolo 3;

c) favorisce la conoscenza, da parte delle generazioni future, delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi di cui all'articolo 3;

d) promuove la scoperta del territorio e valorizza i luoghi di cui all'articolo 3 come mete del cicloturismo, in collaborazione con i comuni territorialmente interessati;

e) favorisce lo sviluppo di sinergie di rete tra soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualità dell'offerta;

f) favorisce, in collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, attività didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Etna.

 

     Art. 3. Luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.

1. Ai fini della presente legge sono luoghi della memoria legati all'eruzione dell'Etna del 1669 i beni materiali e immateriali che hanno uno specifico riferimento antropologico con gli accadimenti avvenuti nello stesso anno.

2. In sede di prima applicazione i luoghi di cui al comma 1 sono individuati e strutturati nel seguente itinerario turistico e culturale denominato "La lava della "ruina" - percorso del 1669":

a) i monti rossi, Nicolosi;

b) la Chiesa Madre di Nicolosi;

c) la strada regia nazionale (cosiddetta "sentiero 786"), Belpasso;

d) la cisterna Regina Eleonora d'Angiò, Belpasso;

e) la biblioteca del Palazzo Bufali, Belpasso;

f) la chiesa della Misericordia, Mascalucia;

g) il santuario Madonna della Sciara - comunità di Mompilieri, Mascalucia;

h) la chiesa della Madonna Bambina, Mascalucia;

i) la grotta degli Sgangheri, San Pietro Clarenza;

j) la grotta del Signore, San Pietro Clarenza;

k) i ruderi dell'antica chiesa di San Nicolò, Misterbianco;

l) il sito archeologico di Campanarazzu, Misterbianco;

m) le sciare di Nesima - sciara curia, Catania;

n) il bastione del Tindaro e le lave di via plebiscito e via Vittorio Emanuele II, Catania;

o) la cava Daniele, Catania;

p) il monastero dei Benedettini, Catania;

q) il castello Ursino, Catania;

r) il pozzo di Gammazita, Catania;

s) la grotta di scorrimento lavico dell'Amenano, Catania;

t) le terme dell'indirizzo, Catania;

u) le lave di via Zurria, Catania;

v) la Chiesa Madre di Pedara.

3. I luoghi della memoria di cui al presente articolo sono inseriti nella Carta regionale dei luoghi dell'identità e della memoria istituita presso il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, fatta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con i criteri di accreditamento già definiti dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

 

     Art. 4. Programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669. [1]

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le organizzazioni datoriali, è adottato il programma regionale con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.

2. Il programma di cui al comma 1, di durata quinquennale e articolato per annualità, è adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4 bis. Norma finanziaria [2]

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionale ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2023, n. 64, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2023, n. 64, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.