§ I.3.29 - L.R. 16 dicembre 2021, n. 49.
Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari
Data:16/12/2021
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 01 della L.R. n. 3/1994.
Art. 2.  Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 3/1994.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 3/1994.
Art. 4.  Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 3/1994.
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 6-bis nella L.R. n. 3/1994.
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 7-bis nella L.R. n. 3/1994.
Art. 7.  Disposizione transitoria.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ I.3.29 - L.R. 16 dicembre 2021, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari).

(B.U. 17 dicembre 2021, n. 158, supplemento)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 01 della L.R. n. 3/1994.

1. Al comma 2 dell'articolo 01 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole: "ovviamente" e "ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all'articolo 3" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 3 della L.R. n. 3/1994.

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 della L.R. n. 3/1994 sono aggiunte infine le parole: ", di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 3/1994.

1. All'articolo 4 della L.R. n. 3/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: "Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2, della presente legge, " e "ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, " sono soppresse;

b) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "per essere destinati" aggiungere il seguente periodo: "all'esito delle verifiche e dell'eventuale restituzione delle somme ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

2) le parole: "medie superiori" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni ordine e grado".

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 3/1994.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 3/1994 le parole: "collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio", sono sostituite dalle seguenti: "incarichi per attività di studio".

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 6-bis nella L.R. n. 3/1994.

1. Dopo l'articolo 6 della L.R. n. 3/1994 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. Restituzione delle somme e regolarizzazione

1. Al fine di assicurare la celere restituzione delle somme da parte del Gruppo consiliare il cui rendiconto è stato oggetto di delibera di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, primo periodo, del D.L. n. 174/2012, il Consiglio regionale, in persona del Presidente, procede tempestivamente con la richiesta di restituzione di quanto dovuto al Presidente del Gruppo e a ciascun componente pro quota.

2. La restituzione da parte del gruppo, in persona del Presidente del gruppo, libera dalla obbligazione restitutoria gli altri componenti.

3. La restituzione delle somme dovute per effetto di una non corretta imputazione in rendiconto, può avvenire con impiego delle somme non spese, afferenti alla voce corretta, che sono nella disponibilità del gruppo o con lo scomputo dalle somme già restituite, fino alla concorrenza.

4. Nel caso di incapienza e in ogni altro caso di irregolarità rilevata in sede di controllo, ai sensi del D.L. n. 174/2012, a richiesta del Presidente del gruppo, la restituzione delle somme può essere effettuata a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano è proposto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo approva tenuto conto dell'ammontare del credito, del tempo decorso dalla data di inizio della legislatura e di altre specifiche circostanze che possono incidere sull'adempimento restitutorio.

5. Il Presidente del gruppo e ciascun componente possono chiedere di detrarre le somme dovute dall'emolumento agli stessi dovuto, fino alla concorrenza.".

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 7-bis nella L.R. n. 3/1994.

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. Regolamento interno del gruppo

1. Ciascun gruppo adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).".

 

     Art. 7. Disposizione transitoria.

1. La presente legge fa salvi i contratti stipulati ai sensi della previgente normativa.

2. In sede di prima applicazione, per effetto del principio dell'errore scusabile derivante da oggettive ragioni di incertezza e di evoluzione nell'interpretazione della normativa regionale previgente, l'irregolarità dichiarata ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, primo periodo, del D.L. n. 174/2012, a seguito di un difetto di imputazione delle spese in rendiconto, è sanata con le somme non spese, indipendentemente dalla relativa imputazione, anche se restituite dal gruppo consiliare al bilancio del Consiglio regionale e fatte salve le eventuali ulteriori somme residue.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

1. La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.