§ 1.2.110 - L.R. 11 marzo 2022, n. 5.
Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:11/03/2022
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.110 - L.R. 11 marzo 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

(B.U. 9 marzo 2022, n. 10 - S.O. 15 marzo 2022, n. 6)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)

1. Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:

a) durata della votazione;

b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.

3. Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)

1. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Autenticazioni)

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007 .

2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013 è abrogata.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.