§ 3.6.79 - Regolamento 10 novembre 2021, n. 1952.
Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:10/11/2021
Numero:1952


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.79 - Regolamento 10 novembre 2021, n. 1952.

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(G.U.U.E. 11 novembre 2021, n. L 398)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2022.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.